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L’immobile abitativo può essere «strumentale» all’attività

di Nicola Forte

La domanda

Un professionista, anni addietro, ha deciso di utilizzare un immobile categoria A/2, ricevuto in eredità, come studio senza però iscriverlo nel libro cespiti. Nel 2016 ha sostenuto per questo immobile, spese di ristrutturazione. Queste spese possono considerarsi deducibili interamente nel 2016 (principio di cassa) o le stesse sono deducibili, unitamente ad altre spese di manutenzione, nella misura del 5% dei beni risultanti al 1° gennaio 2016 dal libro cespiti fermo restando che l’immobile non risulta annotato.
A.I.-Bari

La circostanza che la categoria catastale dell’immobile sia di tipo abitativo (categoria A) non impedisce al contribuente di considerare il predetto cespite quale bene strumentale. La strumentalità richiede che l’immobile sia utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’arte o della professione. La categoria catastale di tipo abitativo potrebbe determinare un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente che dovrebbe essere in grado di dimostrare l’utilizzo esclusivo del bene immobile nell’esercizio dell’arte e della professione. La prova potrebbe essere fornita documentalmente anche in relazione agli acquisti effettuati dal professionista.
Tuttavia la strumentalità del bene non determina la possibilità di considerare in deduzione alcuna quota di ammortamento. La circostanza è dovuta a una duplice argomentazione. In primis, l’articolo 54 non consente la deduzione delle quote di ammortamento degli immobili utilizzati dai professionisti anche se strumentali. Inoltre, nel caso di specie, avendo ricevuto l’immobile per successione non è stato sostenuto alcun costo a titolo di acquisto.
L’iscrizione del bene immobile nel libro dei beni ammortizzabili non è necessaria in quanto, come anticipato, non potrà essere considerata in deduzione alcuna quota di ammortamento. L’iscrizione del registro rappresenta la condizione per rendere legittima la deduzione della predette quote che però, nel caso di specie, non spetta.
Le spese di ristrutturazione sono deducibili in un’unica soluzione nell’anno di pagamento entro il plafond del 5% dei beni materiali ammortizzabili risultanti dal registro (o da apposito prospetto) al 1° gennaio 2016. La quota eccedente è deducibile in cinque quote costanti.

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