L’immobile in ristrutturazione abitato e adibito a prima casa non sconta l’Imu
Valorizzato l’utilizzo
La lettrice non deve pagare nulla a titolo di Imu. L’articolo 1, comma 746, della legge 160/2019 (di Bilancio per il 2020) prevede, infatti, che durante i lavori di ristrutturazione «la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato». La normativa, quindi, valorizza l'eventuale utilizzo antecedente all'ultimazione dei lavori. L'utilizzo impone di considerare come base imponibile la rendita catastale del fabbricato. Essendo, infine, il fabbricato utilizzato come abitazione principale di chi lo possiede, lo stesso rimane esente da Imu.
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