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L’immobile in ristrutturazione abitato e adibito a prima casa non sconta l’Imu

Valorizzato l’utilizzo

di Pasquale Mirto

La domanda

Sono proprietaria di un immobile residenziale, sul quale da luglio 2019 sto eseguendo lavori di ristrutturazione in forza di una Scia (segnalazione certificata di inizio attività). Si tratta di interventi di ristrutturazione leggera, e l’immobile è sempre stato agibile. Dopo l’acquisto, non ho spostato la residenza, per cui, su consiglio del geometra, ho presentato la dichiarazione al Comune per pagare l’Imu come area edificabile. Nel frattempo, a gennaio 2021, ho spostato la residenza in questo immobile, confermata dal Comune dopo gli accertamenti della polizia locale. Tutti gli allacciamenti alle utenze sono in regola. I lavori di ristrutturazione, però, non sono ancora ultimati, e dunque non ho ancora presentato la documentazione per la fine lavori. Essendo residente presso un immobile dove formalmente sono ancora in corso lavori di ristrutturazione, ma essendo l’immobile agibile e utilizzato da gennaio 2021, sono ancora soggetto passivo Imu? Oppure non devo pagare dalla data di utilizzo?
G.R. – Vicenza

La lettrice non deve pagare nulla a titolo di Imu. L’articolo 1, comma 746, della legge 160/2019 (di Bilancio per il 2020) prevede, infatti, che durante i lavori di ristrutturazione «la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato». La normativa, quindi, valorizza l'eventuale utilizzo antecedente all'ultimazione dei lavori. L'utilizzo impone di considerare come base imponibile la rendita catastale del fabbricato. Essendo, infine, il fabbricato utilizzato come abitazione principale di chi lo possiede, lo stesso rimane esente da Imu.

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