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L’imposta di registro sullo studio dell’associazione di professionisti

Quando uno dei due associati comproprietarivende il suo 50% all’altro, il tributo è dovuto

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di Cristina Odorizzi

La domanda


Ufficio, categoria A/10, acquistato nel 2001 da due professionisti in comproprietà con recupero Iva da parte dell’associazione professionale dagli stessi costituita. L’associazione si scioglie nel 2014 e ciascuno dei due prosegue l’attività, continuando ad utilizzare lo stesso immobile con separazione interna dei locali. In quell’occasione, l’associazione emette fatture (senza alcun atto notarile) in esenzione Iva e con l’indicazione del solo codice fiscale dei due assegnatari. Rimane immutata la destinazione esclusiva del bene, peraltro strumentale anche per natura. Ora i due hanno raggiunto un accordo per cui l’uno cederà all’altro la propria quota di proprietà. Si chiede quale sia il l’imposizione fiscale applicabile all’ atto di vendita (registro 9% o esenzione Iva e registro fisso al 4 per cento).
A. L. – Pisa

Da quanto si comprende dal quesito, l’immobile è risultato da sempre intestato ai due professionisti come tali, sebbene reso strumentale all’associazione professionale ai fini del recupero dell’Iva. Nel 2014, l’associazione ha in qualche modo espulso l’immobile dall’ambito Iva con emissione di fattura esente ai due professionisti (anche se il passaggio non è chiaro, essendo gli stessi da sempre proprietari).

Dal quesito pare evincersi che l’immobile è attualmente nella sfera privata dei due originari comproprietari e quindi il trasferimento avverrà applicando l’imposta di registro.

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