L’impresa individuale non può affrancare l’avviamento pagando la sostitutiva del 16%
La ditta non è soggetto risultante da un conferimento o da un’operazione di fusione/scissione
Il comma 10 dell’articolo 15 del decreto legge 185/2008 prevede che, in deroga alle disposizioni del comma 2-ter, introdotto nell’articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, dall’articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali all’imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l’aliquota del 16%, versando in unica soluzione l’importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente, a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva. La deduzione di cui all’articolo 103 del Testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell’avviamento e dei marchi d’impresa può essere effettuata in misura non superiore a un quinto, a prescindere dall’imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico. Non si ritiene pertanto che il lettore possa applicare tale normativa in quanto impresa individuale e .
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