Il CommentoDiritto

L’inapplicabilità del contraddittorio «documentale» al contenzioso tributario

Va trovato un rimedio per superare l’attuale stallo sulla videoudienza evitando di scatenare nuovi ricorsi

di Maria De Cono *

La normativa vigente al 30 agosto 2020 consente di svolgere le udienze tributarie solo con le modalità previste dalle norme del Dlgs 546/92:
a.
trattazione di merito in camera di consiglio, senza partecipazione dei difensori, alla presenza in aula dei giudici e del segretario;
b. pubblica udienza alla presenza in aula anche dei difensori;
c. trattazione in camera di consiglio ma alla presenza anche dei difensori.

Tutte le ricordate modalità presentano, allo stato, gravi criticità.

La presenza dei giudici nell’aula di udienza potrebbe essere compromessa dalla necessità di intraprendere non sicure trasferte con mezzi pubblici, in quanto spesso essi non risiedono nel luogo ove ha sede la Commissione. La celebrazione della udienza partecipata dai difensori, è poi ulteriormente gravata dalle trasferte dei difensori e dalle problematiche logistiche connesse all’eccessivo assembramento (i locali delle Commissioni non sono sempre dotati di spazi adeguati).

Si deve dunque richiamare la attenzione sulla circostanza, obiettiva, che la celebrazione delle udienze tributarie, alla attualità, potrebbe esporre a serio rischio di contagio giudici, professionisti, dipendenti, parti. D’altra parte, a parere di chi scrive, non esistono, alla attualità, modalità di svolgimento delle udienze legittimamente alternative.

Una alternativa teorica sarebbe costituita dalla celebrazione delle udienze da remoto, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del Dl 119/2018, convertito nella legge 136/2018. Ma la imprescindibile adozione di regole tecniche non è avvenuta: la bozza di decreto ministeriale, a quanto si apprende, è invero in lavorazione presso il Garante della privacy. In proposito non può non ricordarsi che la leale collaborazione tra istituzioni, che è generale principio e fondamento di una efficiente pubblica amministrazione, impone di ponderare adeguatamente le necessità e le priorità, e di provvedere, ciascuna per quanto di ragione, nei tempi congrui richiesti dalla tutela dei diritti fondamentali.

Un’altra teorica alternativa sarebbe quella di ritenere applicabile anche alla giustizia tributaria il disposto dell’articolo 221 del decreto Rilancio (Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020). Tale norma, al comma 4, consente ai giudici civili, l’applicazione, fino al 31 ottobre 2020, di una modalità cartolare di celebrazione delle udienze, senza partecipazione dei difensori. Il vigente articolo 221 concerne letteralmente la sola giustizia civile (e penale), e non menziona la giustizia tributaria. Si tratta di comprendere allora se la norma sia applicabile anche al processo tributario.

La risposta, a parere di chi scrive, dovrebbe essere negativa per le seguenti ragioni:

1. l’articolo 221 del Dl 34/2020 è norma eccezionale, ed in quanto tale non applicabile analogicamente (articolo 14 disposizioni sulla legge in generale);

2. esiste la norma di chiusura dell’ordinamento processuale tributario (articolo 1, comma 2, Dlgs 546/92) che rende ad esso applicabili le norme del codice di procedura civile. Ma il rinvio è solo alle norme contenute nel codice di procedura civile, non già all’intero complesso di fonti che disciplinano le regole del processo civile;

3. l’udienza cartolare è già prevista e disciplinata, nella ordinarietà, per il processo tributario, dall’articolo 33 Dlgs 546/92, norma speciale dettata specificamente per il processo tributario. Essa può essere celebrata a condizione che le parti non abbiano chiesto la discussione orale della causa. Si dubita della compatibilità astratta dell’articolo 221 del Dl 34/2020 con il corpo normativo processuale tributario che possiede già una norma speciale specifica in proposito;

4. l’assenza, ad oggi, di regole tecniche volte a consentire il collegamento da remoto dei giudici e del segretario, renderebbe inutile la azzardata interpretazione estensiva della suddetta norma: anche per la celebrazione della udienza cartolare i giudici dovrebbero comunque presenziare in aula, e dunque non sarebbero esonerati dalle pericolose trasferte;

5. non può tacersi infine dell’illegittimo sacrificio cui verrebbe sottoposto il diritto alla udienza pubblica.

In conclusione: si segnala l’inaccettabile situazione in cui versa oggi la giustizia tributaria, privata, peraltro sin dall’inizio della emergenza sanitaria, degli strumenti digitali che le potrebbero consentire di svolgere pienamente la sua essenziale funzione a favore dei cittadini, delle imprese e dello Stato.

A parere di chi scrive, non può essere condivisa la tesi della applicabilità dell’articolo 221 al processo tributario. Ci si augura, perciò, che l’attuale fase di acuta criticità trovi presto termine con la pubblicazione delle regole tecniche per le udienze da remoto.

Si evidenzia, infine, il potenziale rischio di ingente contenzioso che comporterebbe la scelta, di almeno dubbia legittimità, di applicare l’articolo 221 alle udienze tributarie, oltre i limiti di cui all’articolo 33 del Dlgs 546/92.

*Vicepresidente del Cpgt (Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)