L’indennità per l’esproprio del terreno va tassata, se possibile, nell’anno in cui si trasferisce la proprietà
Esproprio e ricorso
L'ordinanza della Cassazione 31 ottobre 2017, n. 25918, ha statuito che l'indennità di esproprio deve intendersi come corrispettivo per il trasferimento del bene immobile ed è quindi di competenza fiscale dell'anno in cui avviene il trasferimento ai sensi dell'articolo 109, Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, a condizione che l'indennità stessa sia determinabile in tale periodo, diversamente il periodo di tassazione coincide con quello in cui l'indennità è determinabile/determinata. Nel caso posto dal lettore effettivamente nell'anno in cui è avvenuto il trasferimento l'indennità appare essere determinata con conseguente imputazione in tale periodo della plusvalenza realizzata a prescindere dall'incasso. La sentenza della Corte di appello ha riconosciuto poi una maggior indennità con conseguente revisione del prezzo iniziale e quindi tassazione in tale periodo di tale maggior importo. In sintesi, quindi, l’indennità inizialmente riconosciuta andava tassata nell’anno di trasferimento dell’immobile, mentre la maggior indennità scaturente dalla sentenza della Corte di appello nell’anno in cui è divenuta definitiva la sentenza stessa.
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