L’ingegnere non esce dal forfait perché amministra una società che non controlla
Il regime forfettario non può essere applicato da quei soggetti che, esercitando attività d’impresa, arti o professioni, controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali svolgono attività economiche comunque riconducibili a quegli stessi soggetti. Nella circolare 9/E/2019 l’agenzia delle Entrate ha chiarito che tale causa ostativa opera solo nel caso in cui sussistano entrambe le suddette condizioni, cioè il controllo e la riconducibilità. In merito a quest’ultima condizione, il citato documento di prassi ha affermato il principio secondo cui, qualora le attività rientrino nella medesima sezione Ateco2007, l’incompatibilità scatta nella sola ipotesi in cui la persona fisica in regime forfettario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti della società.
Pertanto, anche nell’eventualità in cui fosse ravvisabile, nel caso proposto dal lettore, una forma di controllo indiretto, l’applicabilità del regime forfettario non verrebbe messa in discussione dal solo fatto di ricoprire il ruolo di amministratore nella società.
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