L’integrazione del quadro RU per la mancata indicazione del credito riqualificazione alberghi
Un contribuente ha ottenuto un credito per riqualificazione alberghi (Dm 7 maggio 2015) relativo ad investimenti realizzati nel 2017. Il credito complessivo di 38mila euro è stato concesso in data 20 giugno 2018, per 19mila euro, e in data 3 gennaio 2019, per 19mila euro. Non è stato indicato nel quadro RU del modello Redditi 2019, per l'anno 2018. Si chiede: è possibile presentare dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta 2018, indicando nel quadro RU l'importo di 19mila euro? Se si, quale sanzione occorre versare?
Mutuando le indicazioni contenute nella risposta rilasciata dall'agenzia delle Entrate all'interprello 47 del 23 ottobre 2018, valevoli in via di principio anche per il caso similare qui prospettato, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa al fine di sanare l'omessa indicazione nel quadro RU del modello Redditi, dello specificato credito d'imposta allo scopo di potere conseguire fiscalmente il suo utilizzo. Si rende applicabile la sanzione di natura formale prevista dall'articolo 8, comma 1, decreto legislativo 471/1997 da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2mila euro, ravvedibile nella misura variabile da un ottavo del minimo (se si provvede entro il 30 novembre 2020), fino ad un quinto del minimo in funzione della tempistica con cui ci si ravvede, prevista dall'articolo 13 decreto legislativo 472/1997.
Al riguardo, si ricorda che sono inapplicabili le sanzioni in caso di errori formali che non recano «pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo» (agenzia delle Entrate, circolare 77/E del 3 agosto 2001). In caso di errori formali, l'articolo 10, comma 3, dello Statuto, legge 212/2000, e l'articolo 6, del decreto legislativo 472/1997, «seppur con lievi differenziazioni, sanciscono, in ogni caso, che la punibilità è esclusa tutte le volte che il comportamento antigiuridico del contribuente, seppure in violazione di specifici obblighi di legge, in concreto, non dia luogo ad alcun debito d'imposta (il cosiddetto danno erariale) e non incida sull'attività di controllo, privilegiando l'aspetto sostanziale dell'offesa del bene giuridico tutelato... In sostanza, secondo la prassi dell'Amministrazione Finanziaria, solo se concorrono entrambe le condizioni di cui all'articolo 6 la violazione è meramente formale e come tale non punibile». Insomma, l'errore formale ininfluente sulla determinazione delle imposte che non incide sull'attività di controllo del Fisco non è mai sanzionabile.
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