L’iperammortamento si conserva anche in caso di sostituzione del bene
Iperammortamento valido anche in presenza di sostituzione del bene agevolato. Nel Ddl di bilancio per il 2018 , che proroga anche l’agevolazione oramai nota come iperammortamento, compare una norma di “salvaguardia” che nella precedente edizione non era stata contemplata.
Premesso che per poter utilizzare l’iperammortamento, l’impresa deve acquisire beni aventi le caratteristiche tassativamente indicate nell’allegato A alla legge 232/2016, tale ultima norma non contiene alcuna disposizione in merito alla eventuale fuoriuscita del bene agevolato dal regime d’impresa, visto che, se ciò dovesse avvenire, verrebbe a cessare automaticamente anche il processo di ammortamento e con lui l’agevolazione.
Il Ddl ora all’esame del Senato contiene, invece, una norma che trova applicazione proprio qualora il bene oggetto di agevolazione, venga realizzato a titolo oneroso dall’impresa.
In tale caso, è stabilito, non viene meno «la fruizione delle residue quote di beneficio» del bene realizzato, se, però, nello stesso periodo di realizzo si manifestano due precise condizioni: l’impresa sostituisce il bene con un altro bene che abbia «analoghe o superiori» caratteristiche tecnologiche rispetto a quelle stabilite dalla legge 232/2017; la stessa impresa attesti «l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione».
La disposizione chiude disponendo che nel caso in cui il bene che sostituisce quello realizzato, abbia un costo di acquisizione inferiore rispetto a quello sostituito, il beneficio riconosciuto in capo al bene sostituito prosegue, fino a concorrenza di tale minor valore. È evidente, quindi, che, così come è scritta la norma, nel caso in cui il bene sostituito è dei valore superiore a quello nuovo, l’iperammortamento continuerà tenendo conto del costo del bene sostituito, visto che la norma dispone che «non viene meno la fruizione delle residue quote di beneficio», facendo evidentemente riferimento al vecchio bene.
Se per esempio, il costo di acquisto del bene vecchio è di 100, con valore iper di 250, e dopo un anno viene sostituito da un bene del costo di acquisto di 50, con valore iper di 125, l’impresa può continuare a iper ammortizzare il vecchio valore ma fino a 125.
Se, però, il costo di acquisto del bene che va a sostituire quello realizzato dovesse essere superiore, per l’impresa, così come è scritta la norma, non conviene mai rilasciare l’attestazione di sostituzione, in quanto, continuando comunque a fruire del beneficio collegato al vecchio bene, una volta arrivata a saturazione del suo residuo da ammortizzare, non potrà più sfruttare, a livello di iperammortamento, il maggior valore del bene nuovo.
Volendo anche qui esemplificare, partendo sempre da un costo di acquisto del vecchio bene di 100, iper ammortizzabile per 250, con sostituzione dopo un anno con un bene del costo di 400, iper ammortizzabile per 1.000, l’impresa una volta iper ammortizzato 250 sembra dovrà fermarsi, perdendo il residuo maggior valore del nuovo bene.