Imposte

L’Iva è detraibile se l’addetto paga il fringe benefit

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di Stefano Sirocchi

È detraibile al 100% l’Iva sui costi di acquisizione, manutenzione e carburanti per i veicoli stradali a motore utilizzati esclusivamente per finalità imprenditoriali e sempre che non sussistano limitazioni all’esercizio del diritto alla detrazione derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti da Iva o non soggette all’imposta. Analogo trattamento fiscale è assicurato anche ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, a patto che la messa a disposizione effettuata dal datore di lavoro avvenga dietro pagamento di un corrispettivo specifico, non inferiore al valore normale del fringe benefit.

Questi chiarimenti, contenuti nella risoluzione ministeriale 6/Dpf del 2008, tornano utili per inquadrare la posizione dell’amministratore dipendente a cui viene riaddebitato il fringe benefit. In particolare, se il riaddebito del compenso in natura è almeno pari al suo valore normale - determinato secondo i criteri individuati dall’articolo 14, comma 3, del Dpr 633/72 - la detraibilità dell’imposta può essere operata integralmente. Ma dato che l’articolo 14, comma 3, rinvia a decreti del ministero dell’Economia a oggi ancora non emanati, si devono invece applicare le disposizioni dell’articolo 24, comma 6, della legge 88/2009, in base al quale per determinare il valore normale del benefit si deve fare riferimento alle regole stabilite ai fini delle imposte dirette dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir. Pertanto, la base imponibile è calcolata in relazione alle tariffe Aci, considerando il 30% della percorrenza convenzionale di 15mila chilometri l’anno, previo scorporo dell’Iva.

La detraibilità integrale non rimane comunque preclusa neppure se il corrispettivo pattuito è inferiore al valore normale del benefit. In questi casi la base imponibile indicata nella fattura di riaddebito deve essere costituita – in luogo del corrispettivo – dal valore normale del benefit.

Nessuna questione si pone invece nel caso in cui il datore di lavoro decida di mettere a disposizione l’autovettura al dipendente a titolo gratuito e operi la detrazione forfettaria del 40% dell’Iva sui costi relativi al veicolo. In base all’articolo 3, comma 6, del Dpr 633/72, queste operazioni non costituiscono prestazioni di servizi soggette a Iva e pertanto non vi è obbligo di fatturazione.

Un trattamento analogo si potrebbe applicare alle auto date in uso promiscuo all’amministratore collaboratore: il corrispettivo – pari al fringe benefit quantificato in base all’articolo 51 del Tuir – pagato a fronte dell’uso privato del mezzo, dovrebbe essere di per sé sufficiente a consentire la detrazione integrale dell’Iva relativa ai costi sostenuti per il veicolo. Ma di diverso avviso è la direzione regionale della Lombardia dell’agenzia delle Entrate che (con l’interpello 904-472 del 29 maggio 2014) ha chiarito che «le disposizioni, previste specificamente per i veicoli dati in uso ai dipendenti, non possono essere applicate anche per i veicoli concessi in uso agli amministratori. Ciò a motivo della natura eccezionale di tali disposizioni».

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