L’omesso versamento della tassa sui libri sociali si sana con il ravvedimento
Secondo quanto stabilito dall’articolo 23 della Tariffa allegata al Dpr 26 ottobre 1972 n. 641, è dovuta la tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da società di capitali, fatta eccezione per le società cooperative e le mutue assicuratrici.
A prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, l’ammontare della tassa è pari a:
- 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
- 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.
Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi.
Per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato con bollettino di conto corrente postale n. 6007 intestato a: «Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Bollatura numerazione libri sociali»
Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 7085 (Tassa annuale vidimazione libri sociali).
In caso di omesso versamento, la sanzione applicabile è quella di cui all’articolo 9 del Dpr 641/72, secondo cui «chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l’atto stesso o assolta la relativa tassa, è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila».
In caso di tardivo versamento, invece, si ritiene che possa essere applicata la sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/97 pari al 30% della tassa medesima.
In ogni caso, prima della notifica dell’atto impositivo, è possibile regolarizzare il mancato versamento della tassa di concessione in esame attraverso il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/97.