Contabilità

L’omologa cancella le tracce della crisi

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di Francesco Cirianni

La dicitura «in concordato preventivo» che risulta dalla visura camerale della società deve essere cancellata a seguito dell’omologazione del concordato. È quanto disposto dalla sezione fallimentare del Tribunale di Perugia con il decreto del 16 novembre 2017 di omologa di un concordato preventivo con continuità aziendale.

Si tratta di un provvedimento innovativo rispetto all’orientamento sinora seguito dalla maggior parte della giurisprudenza che si è occupata della questione, schieratasi per la conservazione di tale dicitura anche dopo la chiusura del concordato e anche dopo la sua completa esecuzione, allo scopo di rendere noto ai terzi che vengono in contatto con l’impresa, il fatto che questa ha in passato attraversato una crisi aziendale.

La Corte umbra, invece, ha ritenuto erronea la permanenza dell’indicazione «in concordato preventivo» sin dalla data dell’omologa essendo, per effetto della stessa, il debitore tornato in bonis, e ciò sul presupposto che tale dicitura possa creare difficoltà per la continuità dell’attività d’impresa nei rapporti con clienti e fornitori.

Il Tribunale valorizza, quindi, appieno il dettato dell’articolo 181 della legge fallimentare per il quale il concordato si chiude con il decreto di omologazione della proposta ai sensi dell’articolo 180, avendo la procedura raggiunto lo scopo di disciplinare l’intesa con i creditori.

Osservano, inoltre, i giudici umbri, che la cancellazione della dicitura in questione non determina anche l’eliminazione delle annotazioni precedenti riguardanti la procedura concordataria contenute nella medesima visura camerale, cosicché i terzi hanno, comunque, accesso a informazioni sufficienti e non subiscono alcun pregiudizio dalla cancellazione disposta, ritenendo la Corte che «anzi proprio tale cancellazione rende più chiaro il regime in cui la società andrà ad operare».

Il provvedimento coglie appieno il senso del disposto dell’articolo 181 della legge fallimentare per il quale con l’omologazione il concordato si chiude e il debitore riprende il potere di gestire il patrimonio aziendale, fermo restando l’obbligo di adempiere alla proposta approvata dai creditori e ferma restando la vigilanza del commissario. Il decreto è interessante anche per la sensibilità manifestata dai giudici verso le esigenze dell’impresa in concordato con continuità, che subirebbe grave pregiudizio nell’affrontare il mercato con una così pesante (ed errata) indicazione in testa alla visura camerale.

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