L’operazione fuori campo manda fuori giri la detrazione Iva per chi percepisce contributi
Possibile la detrazione proporzionale per l’impiego promiscuo con un criterio oggettivo e coerente
Nelle situazioni in cui un soggetto passivo Iva, nello svolgimento della propria attività, riceve contributi pubblici o privati variamente finalizzati, nascono spesso problematiche interpretative in ordine al fatto che la detrazione dell'Iva sugli acquisti sia ammissibile o meno.
Per tale analisi può assumere notevole impatto la definizione del contesto in cui avviene l'erogazione: in una situazione di contingenza e occasionalità o quale parte assolutamente rilevante per il funzionamento e/o in generale per lo sviluppo delle attività svolte dal soggetto passivo Iva percettore.
Detraibilità Iva sugli acquisti
La condizione che legittima la detrazione dell'Iva è necessariamente ancorata ai principi unionali (a cui pare adeguatamente conformata la disciplina nazionale), da valutare caso per caso, come ricorda la prassi.
La detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti, in linea generale, è ammessa sugli acquisti di beni e di servizi solo se il soggetto passivo utilizza detti acquisti per effettuare operazioni imponibili o a esse assimilate, in condizione di inerenza fra le operazioni compiute a monte (acquisti) e le operazioni compiute a valle (vendite / operazioni attive), soggette a Iva (articolo 19, comma 1, Dpr 633/1972).
È indetraibile l'Iva relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, realizzate a valle degli stessi acquisti. L'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi - articolo 19, commi 1, 2, 3, lettera c) e articolo 4 del Dpr 633/1972 - è generalmente ammesso solo se il soggetto passivo utilizza detti acquisti per effettuare operazioni imponibili o a esse assimilate.
La prassi
Assume particolare rilevanza l'approccio interpretativo della circolare 20/E/2015, in stretto legame con le conclusioni della circolare 34/E/2013 sulla qualificazione della rilevanza dei contributi. L'agenzia delle Entrate vi ha precisato che la detraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte di un soggetto che agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione, non è influenzata dalla percezione di erogazioni di carattere contributivo. L'Iva, infatti, è detraibile nella misura in cui il soggetto passivo utilizza tali beni e servizi per l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta.
Qualora però i beni e servizi siano utilizzati dal percettore dei contributi per realizzare operazioni fuori campo Iva, non compete alcuna detrazione d'imposta, salvo la possibilità di detrazione proporzionale in caso di un impiego promiscuo da realizzare con l'utilizzazione di un criterio a cura del contribuente, purché oggettivo e coerente in considerazione dei beni e servizi acquistati (cfr. risoluzione 61/E/09, circolare 46/E/07, risoluzione n. 100/E/05, risoluzione 42/E/04, circolare 328/E/97 e n. 1/E/18).
Occorre pertanto valutare la sussistenza dell'afferenza, anche parziale, in presenza o meno della componente dei contributi percepiti in luogo delle prestazioni imponibili o assimilate realizzate.
Su questa linea le risposte a interpello 2 del 2021, 188 e 92 del 2020, nonché 490 e 234 del 2019, le quali confermano i principi e al contempo la necessità di valutare le singole situazioni caso per caso a cura del contribuente lasciando così aperti spazi interpretativi.
Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24