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L’uso della riserva di rivalutazione per coprire la perdita non viene tassato

Solo in caso di distribuzione ai soci, il saldo attivo di rivalutazione sarebbe soggetto a tassazione per la società

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di Massimo Ianni

La domanda

Una società ha chiuso il 2024 in perdita civilistica, negli anni passati ha rivalutato dei macchinari con pagamento della sostitutiva al 3% e iscrivendo un saldo attivo da rivalutazione in sospensione d’imposta. La società presenta altre riserve in bilancio quali riserva legale e straordinaria. Si chiede se, in sede di approvazione del bilancio 2024, tale perdita vada in prima battuta riportata a nuovo e successivamente coperta mediante l’utilizzo del saldo attivo di rivalutazione (in sede di assemblea straordinaria) e se tale fattispecie sia soggetta a tassazione in capo alla società.
M. G. - Brescia

Nel caso descritto, l’utilizzo del saldo attivo di rivalutazione per la copertura della perdita civilistica non comporta tassazione in capo alla società. L’articolo 13, comma 1, della legge 342/2000 stabilisce che il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale sociale o accantonato in una speciale riserva in sospensione d’imposta. In caso di utilizzo di tali riserve non affrancate «… non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata...