La cancellazione del saldo Irap al bivio tra bilancio 2019 e 2020
Assonime rileva che l’effetto ricade sul bilancio 2019. Sopravvenienza nel 2020 se il rendiconto è già chiuso
Irap a saldo per il periodo d'imposta 2019 non dovuta. Con la possibilità, nel bilancio 2020 - per chi ha già approvato il rendiconto 2019 alla data di pubblicazione del Dl Rilancio - di far emergere una sopravvenienza attiva nel caso in cui il saldo 2019 già contabilizzato sia maggiore di quanto già versato.
L'articolo 24 del decreto 34/20 “Rilancio” stabilisce che «non è dovuto» il versamento del saldo Irap 2019, così come quello della prima rata di acconto 2020 da parte delle imprese che nel 2019 hanno conseguito ricavi non superiori a 250 milioni di euro. Sono esclusi intermediari finanziari e società di partecipazione (articolo 162-bis del Tuir), imprese di assicurazione e pubbliche amministrazioni (articoli 7 e 10-bis del Dlgs 446/97).
In sostanza, il saldo Irap 2019 è definitivamente soppresso: ovviamente, l'effetto sui bilanci, deve essere verificato applicando il principio generale della “rilevanza” (articolo 2423 del Codice civile e Oic 11).
Il beneficio può essere rilevante per le imprese che hanno versato l'acconto Irap su base storica e, nel 2019, hanno incrementato la base imponibile; al contrario, in caso di un calo della base imponibile il saldo potrebbe essere a credito.
Il problema, se rilevante, riguarda la contabilizzazione nel bilancio 2019 oppure 2020 del beneficio: si possono ipotizzare due soluzioni, tenendo conto della rilevanza dell'effetto, perché se il saldo non è d'importo rilevante, come si potrebbe verificare in molti casi, qualsiasi comportamento contabile può essere condivisibile.
La prima opzione
La prima soluzione, bilancio 2019, è proposta anche da Assonime nella News legislativa del 22 maggio. Per chi ha già approvato il bilancio alla data di pubblicazione del Dl 34, in caso di saldo Irap maggiore, si prospetta - rileva Assonime - una sopravvenienza nel bilancio 2020.
Per le imprese che, invece, fruiscono della possibilità di approvare il bilancio nel più ampio termine di 180 giorni, il beneficio, spiega anche Assonime, è già nel bilancio 2019, perché non iscriveranno il costo del saldo e il relativo debito.
La norma, anche se emanata nel 2020, nella sostanza, azzera il debito con effetto retroattivo: evidentemente nei principi contabili non è prevista un’eventualità di questo tipo, ma può aiutare il paragrafo 43 del principio contabile Oic 25 Imposte sul reddito che, seppure riferito a una diversa ipotesi, può essere utilizzato per risolvere il problema dell'Irap 2019.
Il paragrafo precisa che le imposte anticipate/differite sono calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee dell'esercizio, applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio.
Ora, è vero che il paragrafo rimanda alle aliquote fiscali previste dalla normativa fiscale vigente «alla data di riferimento del bilancio» ma, con riferimento all'Irap una legge prevede che a quella data «non è dovuto il versamento del saldo»: in sostanza, la norma retroagisce alla data di riferimento del bilancio e, pertanto, il debito Irap non esiste, è pari a “zero”, con la conseguenza che sarebbe inutile la contabilizzazione.
Inutile ricercare la soluzione applicando alla situazione in questione regole che riguardano casistiche differenti: è il caso, per esempio, della situazione oggetto della newsletter dell'Oic del maggio 2018 riferito ad una situazione nella quale si tratta di classificare una passività, comunque esistente alla data del bilancio, tra Fondo e Debito.
Medesimo discorso con riferimento al paragrafo 24 dell’Oic 19 che riguarda l'esistenza di un debito che, per vicende successive avvenute entro la data di formazione del bilancio, è riclassificato per quanto riguarda la scadenza.
In quelle situazioni il debito esiste alla data di riferimento del bilancio, mentre nel caso del saldo Irap 2019, la passività, per quanto dispone la legge, alla data del bilancio non esiste in quanto il saldo “non è dovuto”.
La seconda soluzione
Altra soluzione è di applicare letteralmente quanto prevede l'Oic 29 e considerare l'eliminazione del saldo Irap un evento che non deve essere recepito nel bilancio 2019 perché “nuovo”, in quanto non riflette condizioni esistenti a tale data, registrando così la sopravvenienza attiva nella voce 20 del conto economico 2020: comportamento che sarà adottato dalle imprese che hanno già approvato il bilancio 2019.
La nota integrativa
In ogni caso, la scelta contabile adottata dall'impresa, qualunque essa sia, e i conseguenti effetti devono essere illustrati nella nota integrativa, in particolare se rilevanti.