Controlli e liti

La certezza del diritto e gli «abusi» sui rinvii

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di Dario Deotto

La certezza del diritto rappresenta una delle più mirabolanti ipocrisie delle vicende fiscali.

Basterebbe pensare alla “banale” questione dei termini di decadenza di accertamento, i quali risultano sottoposti a una vera e propria falcidia, visti i numerosi differimenti e raddoppi. Il paradosso è che anche per una vicenda disciplinata dallo stesso decreto sulla certezza del diritto (decreto legislativo 128/2015) in materia di abuso del diritto si assiste a una proroga “carsica” dei termini di accertamento. La norma stabilisce che l’«apposito» atto impositivo in materia di abuso deve essere preceduto, a pena di nullità, da una richiesta di chiarimenti, specificamente dettagliata e motivata. Al contribuente viene riconosciuto un termine di sessanta giorni per rispondere, di modo che lo stesso possa partecipare al procedimento di accertamento antiabuso. Il successivo comma 7 dell’articolo 10-bis dispone che la richiesta di chiarimenti deve essere notificata al contribuente entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell’atto impositivo. E già qui affiora il primo sospetto, visto che è l’atto impositivo che dovrebbe essere notificato entro il termine ordinario di decadenza, non la richiesta di chiarimenti. La norma ulteriormente dispone che «tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrono non meno di 60 giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei 60 giorni».

In sostanza, si vorrebbe dare all’Agenzia un tempo sufficientemente credibile (60 giorni) per ponderare i chiarimenti forniti dal contribuente. Così viene stabilito che se tra la data di ricevimento di tali chiarimenti e il termine di decadenza dell’azione accertatrice il lasso di tempo risulta inferiore a 60 giorni, si realizza la proroga dei termini decadenziali di accertamento fino a concorrenza dei 60 giorni.

Va però rilevato che la norma dispone il differimento dei termini decadenziali quando il termine per rispondere alla richiesta di chiarimenti viene a cadere entro la scadenza del termine di accertamento. Non è possibile, in sostanza, che la richiesta di chiarimenti venga, ad esempio, notificata il 30 dicembre e che la stessa determini lo slittamento dei termini di decadenza dell’accertamento. Altrimenti, l’Agenzia fruirebbe di un ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione dei chiarimenti forniti dal contribuente, con la conseguenza che il differimento dei termini di decadenza sarebbe praticamene di 120 giorni. In questo senso sembra deporre la circolare n. 9/E/2016 a proposito dell’interpello disapplicativo che prevede una procedura di differimento simile a quella dell’abuso del diritto. È da ritenere, invece, che la (già deprecabile) proroga del termine di accertamento per l’abuso del diritto operi solamente quando il termine per rispondere alla richiesta di chiarimenti scada prima del termine per l’accertamento.

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