La cessione di opere d’arte ereditate non ha rilevanza reddituale
In relazione alle opere d’arte (compresi quadri e mobili d’antiquariato), acquisiti a titolo di successione ereditaria è esclusa la rilevanza reddituale della loro vendita, poiché sono beni non indicati nelle varie fattispecie impositive - la cui elencazione è tassativa - indicate dall’articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, e ai quali il legislatore non ha connesso in via ordinaria un intento speculativo (relazione governativa all’articolo 81 del Tuir, ora articolo 67). In questo contesto potrebbe piuttosto individuarsi una mera operazione di dismissione patrimoniale (risoluzione 5/E del 24 gennaio 2001). Comunque, in entrambe le ipotesi, è irrilevante la consistenza economica di questi beni, nonché il ricavato della loro dismissione. Tuttavia, non si possono escludere a priori ipotesi in cui la vendita di tali beni possa configurare l’esercizio di un’attività commerciale, ancorché svolta in forma non abituale, secondo la previsione di cui alla lettera i, comma 1, qualora venga effettuata mediante un particolare impiego di mezzi organizzati, che, comunque, non si ritiene ricorrere nell’ipotesi di vendita mediante asta.
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