La cessione di un fabbricato allo stato rustico entro 5 anni comporta una plusvalenza
La cessione di un fabbricato allo stato rustico, avvenuta entro il quinquennio dalla sua realizzazione, comporta il conseguimento di una plusvalenza imponibile in capo al cedente persona fisica. Nello specifico, la decorrenza della realizzazione va individuata nel momento in cui il fabbricato è venuto ad esistenza in base al comma 6, articolo 2645-bis, del Codice civile; a questo scopo, è presupposta la sussistenza di un fabbricato comprensivo almeno delle mura perimetrali e del completamento della copertura (risoluzione 23/E/2009). La plusvalenza è costituita dal costo di acquisto, (proporzionale alle due unità immobiliari cedute), compresi gli oneri accessori, quali spese notarili per il rogito eccetera, dell’area su cui sorge il manufatto aumentato di ogni altro costo inerente, complessivamente rivalutati in base alla variazione dell’indice Istat intervenuta fra l’acquisto stesso e la realizzazione (come sopra individuata) del fabbricato. Ad essi vanno a sommarsi inoltre i costi, computati sempre in via proporzionale laddove non sia individuabile un costo puntuale, dei lavori successivamente sostenuti per la sua edificazione fino alla data di vendita (articolo 68 del Tuir, Dpr 917/1986).
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