L'esperto rispondeAdempimenti

La cessione di un fabbricato allo stato rustico entro 5 anni comporta una plusvalenza

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di Alfredo Calvano

La domanda


Nel 2005 una persona fisica acquista un terreno edificabile pagandolo 50 (sostenendo inoltre spese notarili pari a 2). In seguito, riceve l’approvazione comunale per la realizzazione di un progetto edilizio per la costruzione di tre unità immobiliari residenziali (superficie totale 150mq) sostenendo tutti i relativi costi e oneri. Nel 2016 sottoscrive una scrittura privata con una ditta edile che si impegna, a fronte di un compenso complessivo pari a 300, a realizzare (secondo quanto previsto nel capitolato) le tre unità immobiliari. Nel 2018 la persona fisica, tramite atto pubblico, cede alla ditta al prezzo di 100 due delle tre unità immobiliari non ancora ultimate (ma con mura perimetrali e copertura completa) per far fronte al prezzo di costruzione della propria unità immobiliare (un terzo di 300). La ditta si impegna ad ultimare l’unità della persona fisica. La fattispecie è soggetta a plusvalenza? Se sì, come calcolarla? Nel caso di vendita dell’unità immobiliare entro cinque anni, come calcolare l’eventuale plusvalenza?
B.L. – Milano

La cessione di un fabbricato allo stato rustico, avvenuta entro il quinquennio dalla sua realizzazione, comporta il conseguimento di una plusvalenza imponibile in capo al cedente persona fisica. Nello specifico, la decorrenza della realizzazione va individuata nel momento in cui il fabbricato è venuto ad esistenza in base al comma 6, articolo 2645-bis, del Codice civile; a questo scopo, è presupposta la sussistenza di un fabbricato comprensivo almeno delle mura perimetrali e del completamento della copertura (risoluzione 23/E/2009). La plusvalenza è costituita dal costo di acquisto, (proporzionale alle due unità immobiliari cedute), compresi gli oneri accessori, quali spese notarili per il rogito eccetera, dell’area su cui sorge il manufatto aumentato di ogni altro costo inerente, complessivamente rivalutati in base alla variazione dell’indice Istat intervenuta fra l’acquisto stesso e la realizzazione (come sopra individuata) del fabbricato. Ad essi vanno a sommarsi inoltre i costi, computati sempre in via proporzionale laddove non sia individuabile un costo puntuale, dei lavori successivamente sostenuti per la sua edificazione fino alla data di vendita (articolo 68 del Tuir, Dpr 917/1986).

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