Adempimenti

La chiarezza necessaria (e urgente) sugli esoneri

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di Raffaele Rizzardi

Non si placano le proteste delle categorie professionali, chiamate ad un nuovo complesso adempimento, la trasmissione dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute dai titolari di partita Iva, per il quale è verosimile che l’aumento dei costi dello studio non sarà compensato dalla possibilità di adeguare i corrispettivi dovuti dai clienti.

L’agenzia delle Entrate ha in più occasioni cercato di minimizzare l’onere della nuova formalità, sia con interventi nei convegni sia con una esplicita affermazione nel provvedimento del 1° dicembre 2016: «Tali elementi hanno certamente una correlazione con gli usuali processi contabili e amministrativi dei contribuenti e dei loro intermediari». Senza dubbio esiste una correlazione, ma solo una frazione infinitesima dei soggetti obbligati dispone di un automatismo dal sistema contabile informatizzato alla generazione del file per l’amministrazione finanziaria. Non dimentichiamo che ogni anno le partite Iva che vengono aperte sono intorno al mezzo milione ed è impensabile che un numero significativo di questi soggetti riesca ad adempiere a costo zero o quasi.

Si era parlato di possibili modifiche nel decreto Milleproroghe e, in particolare di quella per la semestralizzazione ordinaria dell’invio delle fatture, attualmente prevista solo per l’inizio del 2017. Ma nulla si è visto e comunque si sarebbe trattato di un modesto ed inutile palliativo.

Non è per essere esterofili, ma nella normazione dell’Unione europea da sempre si prevede un impact assessment, finalizzato anche a porre i correlazione i costi degli adempimenti – e in particolare per le piccole e medie imprese - con i benefici attesi, benefici che devono essere periodicamente verificati.

Per portare questa nozione al nostro adempimento, quanti sono i costi aggiuntivi per i contribuenti ed i loro consulenti e quanti incassi supplementari da recupero dell’evasione si possono attendere? Non dimenticando che una vendita “in nero” continuerà ad essere ignorata, in quanto il cedente non emette la fattura, e il cessionario non ha nulla da registrare, ed entrambi adempiono correttamente escludendo l’operazione dagli elenchi.

La prima cosa da fare consisterebbe nel fare chiarezza preventiva sugli esoneri. La legge ne prevede uno di fatto inconsistente, quello relativo ai produttori agricoli minori nelle zone montane: sono soggetti che non emettono fatture (le fa il loro acquirente) e non tengono registrazioni.

Vogliamo qui ricordare gli esoneri esistenti per il 2016, di cui si è persa la traccia:

■comma 1-bis dell’articolo 21 del Dl 78/2010, esonero dalla comunicazione per le operazioni nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva quando il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari italiani;

■esonero, concesso in via amministrativa, per le fatture passive relative alle forniture delle utilities (energia elettrica, gas, acqua, telefonia);

■ esonero, concesso per legge relativamente al 2016, per coloro che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria;

■possibilità di indicare i dati complessivi nel caso della registrazione riepilogativa di operazioni, attive o passive, di importo inferiore a 300 euro.

Occorre infine chiarezza per l’esonero relativo alle operazioni attive al dettaglio, senza emissione di fattura, di importo inferiore a 3mila euro più Iva o 3.600 Iva inclusa per le operazioni delle agenzie di viaggio: è forse tuttora sussistente nella sistematica del nuovo provvedimento, che si occupa soltanto di fatture?

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