La data è l’elemento determinante per il formato
Le fatture datate 2018 possono essere analogiche e quelle datate 2019 devono essere elettroniche: con questa presa di posizione, inserita tra le Faq pubblicate sul proprio sito, l’Agenzia delle Entrate risolve qualsiasi forma di interpretazione contraria. L’indicazione è importante perché molti programmi gestionali utilizzano i primi giorni solari del 2019 per completare la fatturazione di competenza dell’anno precedente e quindi diventa fisiologica una data di spedizione o trasmissione in un anno successivo a quello della data della fattura.
Alla soluzione espressa dall’Agenzia si può arrivare anche con un’interpretazione sistematica, poiché la trasmissione con qualche giorno di ritardo rispetto a una data di emissione coincidente con la data di effettuazione dell’operazione è stata già più volte confermata dalle Entrate sia per la fatturazione cartacea sia per quella elettronica.
Già la circolare del Dipartimento delle Finanze e dell’Innovazione Pubblica n. 1 del 31 marzo 2014 (interpretativa del Dm 55 sulla fatturazione elettronica verso la Pa) richiamava nel paragrafo 3, nota 7, la circolare del 5 agosto 1994 n. 134: che precisava che per data di emissione deve intendersi la data indicata in fattura, ritenendola coincidente in assenza di altra specifica indicazione con la data di consegna o con la data di spedizione.
Il concetto è stato ripreso anche per la fatturazione elettronica tra privati, nel provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018, che al paragrafo 4 dispone che per la data di emissione della fattura elettronica si considera la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali», non richiamando l’effetto di un’eventuale data trasmissione diversa. Ciò è in linea anche con la circolare delle Entrate n. 13 del 2 luglio scorso, che consente di emettere la fattura con data pari alla data di effettuazione dell’operazione e di trasmetterla allo Sdi con un «minimo ritardo», tollerato e non sanzionato purché la fattura entri nella liquidazione Iva del mese o trimestre di effettuazione dell’operazione.
Anche la Relazione illustrativa al Dl 119/18 precisa che «nel presupposto che la fattura elettronica si considera emessa quando è trasmessa utilizzando il Sistema di interscambio, è necessario che nel più ampio arco temporale riconosciuto dalla norma (10 giorni) sia effettuata anche tale trasmissione»; ammettendo implicitamente che la data di trasmissione non invalida una data di emissione antecedente se i termini di liquidazione sono rispettati dando alla trasmissione elettronica del documento un’efficacia ex tunc della data di emissione.
Riteniamo che tale interpretazione formulata per le fatture elettroniche valga per tutte quelle emesse, a maggior ragione anche per quelle cartacee da parte dei soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica e trasmesse con altri canali tracciati diversi dallo Sdi, come avviene per le prestazioni soggette al Sistema Tessera Sanitaria.
Tale orientamento è ora confermato dall’Agenzia con la Faq ricordata più sopra. Dove, alla domanda sul trattamento delle fatture datate 2018 ma ricevute nel 2019, si precisa che «l’obbligo di fatturazione elettronica scatta per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. In definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica». Quindi una fattura cartacea con data di emissione 31 dicembre 2018, coincidente con la data di effettuazione dell’operazione, ancorché trasmessa elettronicamente con un minimo ritardo, ad esempio il 3 gennaio 2019 tramite Pec, si considera comunque emessa nel 2018, senza l’obbligo della fatturazione elettronica prevista a partire dalle fatture emesse dal 1 gennaio 2019.