La detrazione per la porta blindata non richiede l’invio della comunicazione all’Enea
L’installazione della porta di ingresso all’abitazione con sistemi certificati di sicurezza, in sostituzione di quella esistente, fruisce della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), sia come intervento di manutenzione straordinaria, sia che come intervento idoneo a prevenire atti illeciti da terzi. In ogni caso, anche se poi le caratteristiche della porta sono idonee a conseguire risparmio energetico, la detrazione è stata chiesta come intervento di sicurezza e si ritiene non sia necessario l’obbligo di comunicazione all’Enea che è obbligatoria per la trasmissione dei dati inerenti gli interventi di ristrutturazione che incidono sul risparmio energetico quando si richiede il beneficio per ristrutturazione anziché quello di risparmio energetico (esempio, per infissi e caldaia) proprio per evitare gli adempimenti previsti per fruire del 65%-50% (scheda informativa e comunicazione all’Enea, articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di bilancio per il 2019;si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it).
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