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La detrazione per ristrutturazione dell’immobile donato non passa all’erede

Se il padre dona al figlio un immobile ristrutturato mantenendo per sé la detrazione, dopo la sua morte il beneficio fiscale non si può trasmettere

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di Marco Zandonà

La domanda


Mio padre anni fa mi donò un immobile che utilizzo come abitazione principale e presso cui ho la residenza. Prima della donazione fece dei lavori di ristrutturazione beneficiando delle detrazioni che in occasione dell’atto di donazione trattenne a suo beneficio. Ad agosto 2019 è deceduto e pertanto chiedo se, essendo io il suo erede, nonchè detentore dell’immobile sui cui furono allora eseguiti questi lavori di ristrutturazione, posso portarmi in detrazione le rate residue della ristrutturazione?
R. P. – Ravenna

La risposta è negativa. Il diritto si trasferirebbe solo se la casa non fosse stata già donata come piena proprietà al futuro erede. In caso di trasferimento della proprietà mortis causa del fabbricato su cui sono stati eseguiti interventi di recupero che fruiscono della detrazione del 50%, l’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986), al comma 8, prevede che le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, cioè in capo agli eredi che conservano la disponibilità materiale dell’immobile anche se lo stesso non è adibito ad abitazione principale.

Nel caso di specie, l’immobile è già in proprietà del figlio a seguito della donazione e la morte non comporta il trasferimento del diritto alla detrazione per le quote residue in capo al figlio che ha ricevuto in donazione l’immobile che, quindi, vanno perdute proprio in quanto collegate al trasferimento dell’immobile (il padre aveva con la donazione conservato il diritto alla detrazione a norma dell’articolo 16-bis, comma 8 del Dpr 917/1986).

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