Adempimenti

Navi, la dichiarazione d’intento diventa la base della non imponibilità di beni e servizi

Dal 15 luglio debutta l’iter telematico per attestare l’alto mare

La dichiarazione d’intento operativa dal 15 luglio diventa il presupposto giuridico per l’applicazione della non imponibilità Iva per le unità navali utilizzate in alto mare, ma i documenti rimangono l’elemento probatorio in caso di verifica.

Più in particolare, il modello per la dichiarazione di alto mare ai fini della non imponibilità Iva ex articolo 8-bis del Dpr 633/72 per le cessioni di beni e prestazioni di servizio relative alle navi destinate all’attività commerciale non differisce dalla dichiarazione già prevista dai precedenti di prassi soltanto con riferimento:

• alla forma, strutturata in un apposito modello con relative istruzioni;

• e alla modalità di invio telematico, ma rappresenta un approccio completamente nuovo - ed unico nel panorama internazionale - all’applicazione del regime di esenzione previsto dalla direttiva comunitaria per le fattispecie cui si riferisce.

Le risoluzioni 2/E/2017 e 6/E/2018 prevedevano infatti che il regime di non imponibilità fosse applicato sugli acquisti di beni e servizi elegibili al regime a fronte della presentazione al fornitore della «documentazione ufficiale», identificata come «ogni documentazione che provenga dall’armatore o dal soggetto che ha la responsabilità della nave (ad esempio il comandante) e che sia in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime effettuate dal mezzo di trasporto» e che soltanto laddove il soggetto acquirente non sia in grado di esibire al fornitore la «documentazione ufficiale», ad esempio perché impossibilitato da cause documentabili, possa farsi ricorso ad una «dichiarazione dell’armatore, del comandante della nave o di chi ha la responsabilità gestionale effettiva, diretta ad attestare al fornitore che la nave è adibita effettivamente e prevalentemente alla navigazione in alto mare».

Tale dichiarazione, che resta applicabile per le operazioni con fattura ante 14 agosto 2021, deve contenere «le motivazioni per le quali non è stato possibile esibire i documenti probatori», essendo questi (e non la dichiarazione) il presupposto per la non imponibilità in luogo dell’imponibilità dell’operazione.

In totale discontinuità al sistema introdotto dai precedenti di prassi, la dichiarazione di alto mare introdotta dalla legge di Bilancio 2021 rappresenta invece adempimento essenziale per l’applicazione del regime di non imponibilità per i casi dallo stesso previsti.

Il protocollo di ricezione dovrà essere indicato in apposito campo della fattura emessa dal fornitore (mentre le autofatture da emettere in articolo 8-bis dovrebbero essere logicamente escluse dalla dichiarazione, sebbene manchi una conferma ufficiale al riguardo).

La documentazione ufficiale conserverà un ruolo decisivo per il riconoscimento del regime in sede di controllo, ma non sarà (più) l’impossibilità a produrla il motivo di presentazione di una dichiarazione che attesta il soddisfacimento della condizione, dichiarazione che diventa quindi un «adempimento-presupposto» di applicazione del regime.

LE REGOLE E LE CRITICITA’

1. La condizione
Il 70% in alto mare

a. Le navi a utilizzo commerciale possono ricevere beni e prestazioni di servizio senza Iva.

b. La condizione per accedere all’agevolazione è rappresentata dal fatto che le navi in questione abbiano effettuato oltre il 70% dei loro viaggi in alto mare nell’anno precedente a quello per cui il regime di vantaggio viene invocato, ovvero nell’anno successivo alla messa in servizio in caso di nave nuova (risoluzione 39/E/2021) o ancora nell'anno in corso in presenza di discontinuità nell’utilizzo.

2. La dichiarazione
Invio e ricezione

a. Il cessionario/committente per ottenere la non imponibilità Iva deve trasmettere preventivamente all’agenzia delle Entrate in via telematica una dichiarazione che attesti la condizione di utilizzo in alto mare della nave.

b. La fattura per essere non imponibile dovrà riportare il protocollo telematico di ricezione della dichiarazione dall'agenzia delle Entrate.

c. La dichiarazione, in effetti, verrà ricevuta dal fornitore sul proprio cassetto fiscale e il fornitore dovrà, prima di emettere la fattura, scaricare tale dichiarazione per acquisire il protocollo.

3. Le differenze
Lo spartiacque temporale

a. La dichiarazione fornita dal cessionario e committente per le operazioni non imponibili in base all’articolo 8-bis del Dpr 633/1972 diviene l'adempimento essenziale per l’applicazione del regime di vantaggio, a differenza di quanto previsto per le operazioni effettuate fino al 13 agosto 2021.

b. Per queste ultime, infatti, il fornitore /prestatore è tenuto a ottenere la documentazione ufficiale dell’utilizzo della nave in alto mare o in alternativa la dichiarazione dell’impossibilità a fornirla.

4. La documentazione
I soggetti coinvolti

a. Il modello indica il possesso della documentazione probatoria da parte del dichiarante.

b. Per l’ampiezza dei destinatari dell’obbligo che comprendono non solo l’armatore, ma anche il trader o il cantiere, la documentazione potrebbe essere in possesso di un soggetto diverso dal firmatario della dichiarazione che può essere anche un rappresentante negoziale.

c. La limitazione dei moduli a 99 consente un’unica dichiarazione per più navi e più fornitori, ma potrebbero non essere sufficienti.

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