La dichiarazione Irap «dimentica» l’esenzione di attività fuori dal reddito agrario
Dal 2016 le imprese agricole sono escluse dall’Irap relativamente alle attività potenzialmente rientranti nel reddito agrario, ma il modello Irap 2017 non tiene conto delle situazioni in cui il soggetto svolge una attività che pur avendo natura agricola non rientra nel reddito agrario. Si tratta principalmente delle attività agricole connesse, dell’agriturismo e delle attività di allevamento intensivo.
Ricordiamo che il comma 70, dell’articolo 1 della legge 208/2015, esclude dai soggetti passivi Irap coloro che svolgono le attività agricole nei limiti stabiliti dall’articolo 32 del Tuir.
L’agenzia delle Entrate con la circolare 20/E/2016 ribadisce correttamente che l’esclusione da Irap, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, riguarda le attività per le quali in passato si applicava la aliquota ridotta del 1,9%, ora soppressa. Quindi rimangono soggette ad Irap con la aliquota ordinaria le attività di agriturismo, l’allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari e le attività connesse classificate dall’articolo 56 bis del Tuir, in quanto non rientranti nel reddito agrario.
Si ricorda che la esclusione da Irap agisce in ordine alle attività rientranti nel reddito agrario sotto il profilo oggettivo, a nulla rilevando il soggetto che svolge la predetta attività e quindi al regime applicato ai fini delle imposte dirette (circolare 141/E/1998). Pertanto, ad esempio, una società per azioni che svolge una attività cerealicola o vitivinicola, pur dovendo tassare il proprio reddito a bilancio, non deve assolvere l’Irap così come in passato determinava l’imposta con la aliquota ridotta (1,9%).
Le istruzioni ministeriali al modello Irap 2017 ricordano la nuova esenzione, anche nella parte relativa alle società di capitali, ma non forniscono alcuna precisazione in ordine alla determinazione della base imponibile per le imprese agricole che svolgono una attività mista sotto il profilo dell’Irap.
Imprese individuali e società semplici
Sia le persone fisiche che le società di persone (di fatto vale solo per le società semplici) che determinano il reddito di allevamento in base ai parametri di cui all’articolo 56 bis del Tuir e per quelle che svolgono l’attività di agriturismo con la determinazione forfetaria di cui alla legge n. 413/1991 (reddito pari al 25% delle operazioni registrate ai fini iva), a nostro parere possono determinare il valore della produzione imponibile Irap direttamente nella sezione IV del modello. Infatti relativamente alle attività di allevamento una volta stabilità la percentuale di animali non coperti dal reddito agrario, è possibile applicare la predetta percentuale ai corrispettivi ed agli acquisti registrati nella contabilità e riportare il risultato nella sezione IV. Per l’agriturismo è più agevole in quanto generalmente tale attività viene gestita con contabilità separata e quindi si riportano i dati nella predetta sezione.
Società di capitali e di persone
In questi casi il valore della produzione ai fini Irap viene determinato in base ai dati di bilancio per le società di capitali, ovvero a quelli analitici aventi rilevanza fiscale per le snc e sas. In presenza di un allevamento il cui reddito è solo in parte coperto dal reddito agrario è complicato applicare la percentuale eccedente a tutte le voci di ricavo e di costo; forse è più agevole stabilire il valore della produzione per l’intera attività esercitata e riportare una variazione in diminuzione corrispondente al valore della produzione rientrante nel reddito agrario.
I regimi forfettari
Le persone fisiche e società semplici che svolgono attività connesse non rientranti nel reddito agrario compresa la produzione di energia elettrica (questa ipotesi vale anche le snc, sas e srl agricole), siccome determinano il reddito forfetariamente, possono compilare la apposita sezione «imprese in regime forfetario» e in questo caso non ci sono novità in confronto allo scorso anno.
Le cooperative
Le cooperative che operano principalmente nel settore selvicolturale e le cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci ex articolo 10 del Dpr 601/73, nonché quelle della piccola pesca sono altrettanto esenti da Irap. Per le coop agricole di trasformazione si comprendono nella esenzione anche i prodotti agricoli acquistati presso terzi e rivenduti con i propri qualora non siano prevalenti; invece per le attività svolte a monte della compagine
Le istruzioni alla dichiarazione Irap 2017