La dichiarazione Iva integrativa consente di recuperare il visto di conformità dimenticato
La risposta a interpello 289 chiarisce che la rettifica è possibile se il rimborso non è stato negato
Sì alla dichiarazione integrativa per apporre il visto di conformità in precedenza non riportato. Con la risposta a interpello 23 aprile 2021, n. 289 l’agenzia delle Entrate ammette la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa della dichiarazione annuale Iva, al fine di apporvi il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in precedenza non indicati, lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito Iva, se spettante, e ciò nonostante la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata. Inoltre, trattandosi di integrazioni non riconducibili ad un errore o ad una violazione, le Entrate non ritengono che sia applicabile alcuna sanzione.
Nello specifico il caso è quello di una società svizzera operante in Italia tramite rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, Dpr 633/1972. Nel 2019 l’istante ha presentato la dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2018 esponendo una eccedenza Iva a credito chiesta a rimborso, senza tuttavia apporre il visto di conformità. La richiesta è stata archiviata dall’Ufficio, sicché la società presenta interpello interrogando le Entrate circa le possibilità di recupero del credito.
La risposta è pro contribuente. Come già precisato da precedenti documenti di prassi (circolare 32/E/2014, circolare 35/E/2015 e risposte ad interpello 231/E e 292/E del 2020), il contribuente ha diritto di modificare la dichiarazione Iva annuale, relativa al credito chiesto a rimborso, presentando una dichiarazione integrativa entro i termini dell’accertamento. Tale dichiarazione integrativa può essere utilizzata anche nel caso in cui il contribuente abbia l’esigenza di correggere la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione integrativa. La rettifica è quindi possibile, a condizione che non vi sia stata comunicazione di diniego di rimborso da parte del competente ufficio e non è soggetta a sanzioni.