La dilazione in essere con rate non pagate non preclude la rottamazione ter
La risposta è affermativa. Il contribuente che non è decaduto da precedenti dilazioni concesse dall’Agente della Riscossione può aderire alla rottamazione ter, presentando l’apposita istanza sempre a condizione che i relativi carichi non rientrino nelle esclusioni previste dall’articolo 3, comma 16 del Dl 119/2018 (non rientrano nella rottamazione, ad esempio, le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13/7/2015, i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti, le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e/o contributive e/o ai premi dovuti agli enti previdenziali) e che i medesimi carichi siano stati affidati a Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. La presentazione dell’istanza di rottamazione consente di sospendere le dilazioni in corso. Il 31 luglio 2019 sono poi di diritto revocate le pregresse dilazioni in essere sospese, con la conseguenza che i debitori che, ad esempio per mancanza di fondi, non pagano tutte le somme o la prima rata della rottamazione, o la pagano in misura insufficiente, non possono riprendere i pagamenti dei pregressi piani di dilazione.
La precedente dilazione può essere ripresa, prendendo contatti con Agenzia delle Entrate-Riscossione, solo se viene negata l’ammissione alla rottamazione o se, entro il 30 aprile 2019 (data entro cui può essere presentata la domanda), l’istanza di rottamazione presentata viene formalmente revocata dal debitore.
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