La divisione tra fratelli del terreno in comproprietà non ha natura traslativa
La divisione costituisce un negozio avente natura dichiarativa (quindi, non traslativa), diretto a fare cessare, mediante assegnazioni e con effetto retroattivo, la comunione esistente tra più soggetti, con l’attribuzione a ciascuno di essi della titolarità esclusiva su una parte determinata del bene o dei beni in comune, corrispondente per valore alla quota spettante nello stato di indivisione (risoluzione 136/E del 14 giugno 2007). Sulla scorta delle compendiate affermazioni di principio, si evidenzia che la vendita da parte di uno degli eredi condividenti dell’intera proprietà del terreno non edificabile (comma 2 dell’articolo 68 del Tuir, Dpr 917/1986), pervenuta dalla divisione ereditaria senza conguaglio, è redditualmente irrilevante, in quanto la decorrenza della maturazione del quinquennio di possesso (intercorso fra l’acquisizione e la vendita) va individuata nel momento dell’apertura della successione avvenuta nel caso specifico oltre dieci anni prima e non in quello della recente divisione. Inoltre, all’evidenziata irrilevanza reddituale si perviene anche in funzione del titolo di acquisizione ereditaria del terreno, per non essere esso suscettibile di utilizzazione edificatoria (lettera b articolo 67 del Tuir, Dpr 917/1986).
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