L'esperto rispondeAdempimenti

La divisione tra fratelli del terreno in comproprietà non ha natura traslativa

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di Alfredo Calvano

La domanda

Quattro fratelli sono comproprietari per il 25% di quattro particelle di terreni agricoli, pervenute loro per successione e possedute da oltre dieci anni. Con atto di divisione a ciascuno viene assegnata una particella per cui il possesso diventa del 100% per ognuno, attribuendo ad essa un valore X.
Dopo un mese, uno dei fratelli vende il proprio terreno assegnato. Si chiede se in questo caso occorra dichiarare la plusvalenza, per beni pervenuti e rivenduti nel quinquennio, visto che in origine era acquisito per successione, sebbene pro - quota, o vada in ogni caso tassata i 3/4 della plusvalenza.
G. T. – Palermo

La divisione costituisce un negozio avente natura dichiarativa (quindi, non traslativa), diretto a fare cessare, mediante assegnazioni e con effetto retroattivo, la comunione esistente tra più soggetti, con l’attribuzione a ciascuno di essi della titolarità esclusiva su una parte determinata del bene o dei beni in comune, corrispondente per valore alla quota spettante nello stato di indivisione (risoluzione 136/E del 14 giugno 2007). Sulla scorta delle compendiate affermazioni di principio, si evidenzia che la vendita da parte di uno degli eredi condividenti dell’intera proprietà del terreno non edificabile (comma 2 dell’articolo 68 del Tuir, Dpr 917/1986), pervenuta dalla divisione ereditaria senza conguaglio, è redditualmente irrilevante, in quanto la decorrenza della maturazione del quinquennio di possesso (intercorso fra l’acquisizione e la vendita) va individuata nel momento dell’apertura della successione avvenuta nel caso specifico oltre dieci anni prima e non in quello della recente divisione. Inoltre, all’evidenziata irrilevanza reddituale si perviene anche in funzione del titolo di acquisizione ereditaria del terreno, per non essere esso suscettibile di utilizzazione edificatoria (lettera b articolo 67 del Tuir, Dpr 917/1986).

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