Controlli e liti

La documentazione non esibita in risposta al questionario può tornare in gioco nella lite

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di Dario De Santis

L’omesso riscontro al questionario inoltrato dall’agenzia delle Entrate nel corso di una verifica fiscale, anche nell’ipotesi in cui sia stato regolarmente notificato, non impedisce al destinatario di far valere la documentazione a giustificazione delle spese sostenute anche in sede processuale. Ciò in considerazione delle esigenze di rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva ma anche l’assenza, nel caso specifico, di alcun avvertimento circa la verificazione di eventuali conseguenze pregiudizievoli dovute alla mancata risposta: non si è pertanto verificata alcuna decadenza di ordine sostanziale e/o processuale in capo al contribuente. Questo il principio di diritto enunciato nella recente sentenza 5270/8/2019 della Ctr Lombardia, depositata il 20 dicembre 2019, che si pone in parziale contrasto con l’ordinanza 11608/2019 della Cassazione.

Nello specifico, anche in tale ordinanza la Cassazione si è pronunziata sulla preclusione probatoria prevista dall’articolo 32, comma 4, del Dpr 600/73, in una controversia in cui era stata precedentemente ammessa la documentazione depositata dai contribuenti, nonostante fosse stata prodotta per la prima volta nel corso del giudizio.

Come è desumibile dall’ordinanza in commento, l’agenzia delle Entrate, nel proporre ricorso per cassazione, censura la sentenza di secondo grado per violazione dell’articolo 32, comma 4, del Dpr 600/73, in quanto la Ctr avrebbe ammesso la documentazione bancaria prodotta per la prima volta nel corso del giudizio sebbene non sia stata fornita la prova «sulla non volontarietà della mancata esibizione» nella fase del contraddittorio procedimentale.

Nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia, la Cassazione riconosce che l’invito dell’amministrazione finanziaria, a fornire dati e notizie assolve alla chiara funzione di assicurare un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente e che pertanto, in caso di omessa produzione della documentazione richiesta, la successiva inutilizzabilità della stessa consegue in modo automatico all’inottemperanza all’invito, fatta salva l’applicazione della deroga prevista dal comma 5 dell’articolo 32 ovvero la dimostrazione di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa non imputabile al contribuente.
In parziale antitesi all’ordinanza della Cassazione, la pronuncia dell Ctr della Lombardia appare quindi maggiormente in linea con il dettato costituzionale: alla luce degli effetti che le menzionate preclusioni possono produrre nei confronti del contribuente la loro applicazione infatti deve essere necessariamente limitata alle ipotesi in cui il comportamento omissivo sia attribuibile esclusivamente alla condotta del contribuente che volontariamente non ha inteso rispondere alle richieste dell’Amministrazione pur essendo stato edotto delle relative conseguenze pregiudizievoli.

Riconoscere l’operatività della presunzione in tutte le ipotesi di assenza della dimostrazione della causa, «non imputabile al contribuente», giustificatrice dell’impossibilità della produzione documentale, comporta infatti una illegittima compressione del diritto di difesa come opportunamente riconosciuto nella sentenza dei giudici lombardi.

Ctr Lombardia, sentenza 5270/8/2019

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