La Dominica entra nella black list della Ue mentre Barbados è sotto osservazione per le riforme
Dopo la riunione del 22 febbraio sono 12 i paesi non collaborativi mentre 9 sono nella lista grigia
Il Consiglio europeo ha approvato nella riunione del 22 febbraio l’inserimento della Dominica nella lista Ue delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali e lo spostamento di Barbados nella lista dei Paesi attualmente sotto monitoraggio per l’attuazione delle riforme.
In seguito a tale ultimo aggiornamento, 12 Paesi continuano a figurare nella lista delle giurisdizioni non cooperative, cosiddetta lista nera: Samoa americane, Anguilla, Dominica, Figi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini degli Stati Uniti, Vanuatu e Seychelles.
La lista Ue delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali è stata adottata dal Consiglio europeo per la prima volta il 5 dicembre 2017 e rappresenta uno strumento per contrastare la frode e l’evasione fiscale come il mancato pagamento o pagamento parziale delle imposte, l’elusione fiscale e il riciclaggio o l’occultamento dell’origine dei capitali ottenuti illegalmente. Dal 2017, la lista Ue ha subito periodiche revisioni e a partire dal 2020 viene aggiornata due volte l'anno.
Le giurisdizioni vengono valutate sulla base di una serie di criteri tra cui la trasparenza fiscale, l’equa imposizione e l’attuazione delle norme internazionali intese a prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Le recenti modifiche apportate alla lista tengono conto dei rating forniti dal Global Forum Ocse sull’attuazione dello scambio di informazioni su richiesta: ai fini della lista, l’Ue richiede che le giurisdizioni siano almeno “ampiamente conformi” alla norma internazionale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni su richiesta (Eoir).
La lista nera figura nell’Allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista Ue delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Nell’Allegato II, cosiddetta lista grigia, sono individuati i Paesi che, pur non soddisfacendo ancora tutte le norme internazionali in materia fiscale, hanno assunto impegni sufficienti in materia di riforma delle loro politiche fiscali. Si tratta di nove paesi: Australia, Barbados, Botswana, Eswatini, Giamaica, Giordania, Maldive, Thailandia e Turchia. Sono stati rimossi dall’allegato Marocco, Namibia e Santa Lucia, in quanto hanno rispettato tutti i loro impegni. È stata aggiunta al monitoraggio la Giamaica, essendosi impegnata a modificare o abolire il proprio regime fiscale dannoso (zona economica speciale) entro fine 2022 ed è stata concessa una proroga del termine per l’adempimento dei loro impegni ad Australia e Giordania. Sono, inoltre, stati concessi altri quattro mesi di tempo alle Maldive per ratificare la convenzione multilaterale dell'Ocse concernente la reciproca assistenza amministrativa ed è stato richiesto alla Turchia di risolvere entro il 30 giugno 2021 tutte le questioni in sospeso per quanto riguarda l’effettivo scambio di informazioni con tutti gli Stati membri Ue.
Alcune norme dell’Unione Europea in materia di finanziamento fanno esplicito riferimento alla lista. I fondi provenienti da diversi strumenti dell’Ue non possono essere convogliati attraverso entità dei paesi presenti nella lista, tra cui: il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, il Fondo europeo per gli investimenti strategici, il mandato di finanziamento esterno e il quadro generale per la cartolarizzazione.
Di recente la circolare 2/E del 10 febbraio 2021 ha chiarito che la lista nera Ue dei paesi non collaborativi rileva ai fini Dac 6 per individuare i casi in cui si verifica l’elemento distintivo C1b, punto 2, concernente il caso di pagamenti deducibili a destinatari residenti in paesi che sono valutati dalla Ue o dall’Ocse come non collaborativi. Anche nel contesto degli aiuti Covid l’articolo 1, comma 1 ter, del Dl 8 aprile 2020 n. 23, come modificato dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, prevede delle restrizioni sull’ottenimento di garanzie su finanziamenti rilasciate da Sace per le società che controllano o sono controllate da società incluse nell’Allegato I.