La e-fattura esclude Gpl e metano
Non tutti i rifornimenti alla stazione di servizio saranno soggetti, fin dal prossimo 1° luglio, alla e-fattura. Come ha precisato l’agenzia delle Entrate richiamando il comma 917, articolo 1, della legge 205/2017, le nuove regole di fatturazione elettronica si applicano alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori per autotrazione.
Tuttavia, il comma 920, che ha efficacia dalla stessa data, modifica l’articolo 22 del Dpr 633/1972 il quale richiede l’e-fattura anche per gli acquisti delle altre tipologie di carburante per autotrazione parlando genericamente, il comma 3, di «acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione» come pure, ai fini della detraibilità dell’imposta l’articolo 19-bis 1 non né declina differenziazioni in termini di tipologia di carburante ma eventualmente in termini di impiego destinato ad «aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore».
Ciò comporta come prima conseguenza, secondo i chiarimenti forniti dalla circolare 8/E/2018, che la cessione del gas metano e del Gpl per autotrazione, siano esclusi, almeno fino al 1° gennaio 2019, dall’obbligo della fatturazione elettronica con la “riesumazione” per queste tipologie di carburanti dell’abrogata scheda carburante per tutto il 2018.
A tale assunto si perviene dalla lettura della prassi richiamata in cui si afferma che «in relazione alle cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione, l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà comunque dal 1° gennaio 2019» e per consentire «la deduzione della spesa, nonché la detraibilità dell’Iva ad essa relativa, detta spesa andrà documentata con le modalità fino ad ora in uso» salvo, ovviamente, la possibilità in via facoltativa della emissione, anche in questo caso, della fattura elettronica.
In tal senso si perviene anche tramite una interpretazione logico-sistematica dell’articolo 2 del Dm 13 febbraio 2018 laddove dispone che le norme di cui alla legge di bilancio per il 2018 «si applicano alla benzina e al gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per autotrazione» restandone fuori, quindi, tutte le altre tipologie.
Le possibili casistiche (si veda tabella in basso) tendono ulteriormente ad aumentare nel caso in cui si abbia a che fare con gli «acquisti misti» dove la e-fattura relativa alla cessione di benzina e gasolio, utilizzati come carburanti per motori per autotrazione, prendono il sopravvento su tutte le altre tipologie di vendite connesse a detti carburanti così come gli acquisti in bar e punti di ristoro se appartenenti allo stesso gestore. Stesso discorso dicasi per le fatture differite contenenti acquisti misti.
Restano invece esclusi per il 2018 dall’applicazione della e-fattura, così come chiarito dalla circolare a titolo esemplificativo, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, eccetera. La circolare non cita in questo caso il gasolio, facendo sorgere qualche dubbio anche se - a logica - dovrebbe essere escluso. Sempre in questo caso, il Gpl e il metano dovrebbero essere esclusi in quanto altre tipologie di carburanti.
Le casistiche segnalate in tabella saranno destinate a scomparire dal 1° gennaio 2019 con l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per tutte le operazioni in Iva.