La fattura differisce anche l'Iva per le imprese di autotrasporto
Da questo mese, le aziende di autotrasporto per conto terzi non devono più emettere le fatture delle loro prestazioni, entro la fine del mese in cui sono svolte, ma possono attendere la data del relativo incasso, con evidenti vantaggi derivanti dalla possibilità di posticipare il versamento dell'Iva a debito. Grazie alla legge di stabilità 2014 , infatti, è stato modificato, dal 1° gennaio 2014, l'articolo 83-bis, comma 12, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che oltre a non consentire di posticipare la fattura al momento dell'incasso, si scontrava anche con l'agevolazione fiscale concessa dall'articolo 74, comma 4, Dpr n. 633/1972, agli «autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo», secondo la quale, per i trasporti effettuati «nei confronti del medesimo committente» si può emettere «una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare».
La legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 95, legge 27 dicembre 2013, n. 147), finalmente ha soppresso, dal 1° gennaio 2014, l'obbligo di emissione mensile delle fatture. Pertanto, la «fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione», che per le prestazioni di servizio coincide con il «pagamento del corrispettivo» (articoli 6 e 21, Dpr 633/1972). In ogni caso, se prima di effettuare fiscalmente l'operazione, cioè prima del pagamento del corrispettivo, viene emessa la fattura, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura. Considerando che per l'emissione delle fatture di servizi si può attendere fino al momento dell'incasso del corrispettivo, va prestata attenzione che, se questo non avviene entro la fine del periodo d'imposta, le imprese devono ricordarsi di inserire il relativo ricavo tra le fatture da emettere nel bilancio annuale (civile e fiscale). Per le imposte dirette, infatti, la competenza del servizio coincide con la sua ultimazione.
Fattura differita
Come per le cessioni di beni mobili con ddt, anche per le prestazioni di trasporto «individuabili attraverso idonea documentazione», può essere emessa una sola fattura, cosiddetta fattura differita, «recante il dettaglio delle operazioni», effettuate «nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto». L'emissione può essere effettuata «entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione» delle prestazioni, momento che per i servizi coincide solo con il pagamento dei relativi corrispettivi (o l'emissione anticipata della fattura) e non con quello dell'ultimazione della prestazione (articolo 21, comma 4, lettera a, Dpr 26 ottobre 1972, n. 633). Gli «autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo» possono ancora emettere «una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare» (articolo 74, comma 4, dpr n. 633/1972).
Ritardati pagamenti
La legge di stabilità 2014 non ha modificato la parte dell'articolo 83-bis, comma 12, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, relativa ai termini di pagamento per i trasporti di beni. Dal 22 agosto 2008, infatti, ferma restando l'applicazione delle regole europee sugli interessi di mora «il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada» non può essere superiore a 60 giorni decorrenti dalla «data di emissione della fattura da parte del creditore».