La notifica degli avvisi esecutivi dei Comuni non è sospesa fino al 31 agosto
La risoluzione 6 delle Finanze: lo stand by riguarda le ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e dagli affidatari
I Comuni possono notificare subito nuovi avvisi di accertamento esecutivo per i tributi di loro competenza (Imu, Tasi, Tari, eccetera), senza dover attendere la conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dal decreto «Cura Italia», ovvero il 31 agosto 2020. Lo ha chiarito il dipartimento delle Finanze del Mef con la risoluzione 6/DF/2020, che allo stesso tempo ha sostenuto che sono invece sospese le notifiche delle ingiunzioni fiscali.
L’articolo 67 del Dl 18/2020 ha imposto la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali: si tratta - ha puntualizzato il Mef - di una sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle attività nel periodo individuato, che ha l’effetto di spostare in avanti il decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (85 giorni complessivi).
Il successivo articolo 68, al comma 1, dispone la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo emessi dall’agenzia delle Entrate e, infine, per espressa estensione del comma 2, anche dalle ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti territoriali, nonché dai nuovi accertamenti esecutivi utilizzabili dagli enti locali dal 1° gennaio 2020 (articolo 1, comma 792, della legge 160/2019).
Da quest’anno, infatti, anche gli enti locali possono utilizzare l’accertamento esecutivo, già adottato per gran parte dei tributi erariali sin dal 2011: tali atti divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla loro notifica e, quindi, non è necessaria la preventiva notifica della cartella di pagamento (come avveniva nel regime previgente).
Secondo il Mef, tali accertamenti possono rientrare nell’ambito dell’applicazione del richiamato articolo 68 solo dopo che gli stessi siano divenuti esecutivi, con la conseguenza che gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari, in accordo a quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 12 del Dlgs 159/2015, per cui l’agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione dei termini di versamento dei tributi.
Invece, per quanto concerne la notifica di nuovi accertamenti esecutivi - ha concluso il Mef - l’articolo 67 non impedisce agli enti locali di procedere in tal senso durante il periodo di sospensione previsto dall’articolo 68, ovvero dall’8 marzo al 31 agosto 2020.
La questione è invece più articolata per gli altri tributi erariali non locali, di competenza dell’agenzia delle Entrate, poiché al quadro normativo sopra delineato si aggiunge l’articolo 157, comma 1, del Dl 34/2020, che si limita però a disciplinare il differimento al 2021 della notifica - ma non dell’emissione - degli avvisi di accertamento esecutivo relativi a periodi d’imposta in decadenza al termine di quest’anno.