Controlli e liti

La notifica via posta non si esaurisce con la spedizione ma con la consegna

di Roberto Bianchi

Considerato che la notifica effettuata attraverso il servizio postale non si perfeziona con la spedizione dell’atto ma bensì con la consegna del correlato plico al destinatario, ne discende che la mancata esibizione dell’avviso di ricevimento, in quanto unico documento in grado di comprovare sia l’intervenuta consegna che la correlata data di perfezionamento, oltre all’identità e all’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, implica l’inammissibilità del ricorso, non essendo possibile accertare l’effettiva e valida instaurazione del contraddittorio, difettando la costituzione in giudizio della controparte.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso l’ ordinanza n. 21852 depositata in cancelleria il 7 settembre 2018.

I fatti

L’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Ctr della Lombardia che ha parzialmente accolto l’appello, proposto da una Srl in liquidazione, avverso la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso della contribuente per l’annullamento di un avviso di accertamento con il quale era stato rideterminato il reddito di impresa e recuperate a tassazione le imposte non versate.
Dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’Ufficio ha contestato la deduzione di costi ritenuti non deducibili, oltre all’omessa dichiarazione di alcuni ricavi.

La decisione della Cassazione

Il Giudice di appello ha accolto il gravame limitatamente alla ripresa relativa all’operazione, ritenuta dall’Ufficio soggettivamente inesistente e avente a oggetto la cessione di un autoveicolo, confermando l’atto impositivo per le restanti parti.
Il Collegio di legittimità nell’ordinanza in commento ha affermato che, preliminare all’esame dei motivi di ricorso, è la verifica della regolarità della notifica del ricorso medesimo, considerata la mancata costituzione in giudizio dell’intimata.
La parte ricorrente ha avviato il procedimento notificatorio del ricorso, avvalendosi del servizio postale, mediante spedizione del relativo plico al domicilio eletto dalla contribuente nel corso del grado di appello del giudizio, presso la sede legale della società contribuente e alla residenza del liquidatore della società medesima.
Tuttavia, di nessuna di queste spedizioni risulta essere stata prodotta agli atti la relativa cartolina di ricevimento, né la ricorrente ha allegato l’esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l’impiego della normale diligenza, la tempestiva richiesta del duplicato dell’avviso di ricevimento.
Considerato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, ne consegue, a parere dei Giudici di piazza Cavour, che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento, in quanto unico documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna, che la data di essa, l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, comporta l’inammissibilità del ricorso, non potendosi accertare l’effettiva e valida instaurazione del contraddittorio, mancando la costituzione in giudizio della controparte (Cassazione, ordinanza 25912/2017).
Anche nel processo tributario, pertanto, qualora sia stata adottata la notifica a mezzo servizio postale per la notificazione del ricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento prescritto dall’articolo 149 del Codice di procedura civile e dalle disposizioni della legge 890/1982 comporta non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione, nonché l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida formazione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte.

Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 21852 del 7 settembre 2018

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