La numerazione non fa distinzioni tra destinatari
Sdi e fatture tra privati
Come sarà possibile inviare allo Sdi una fattura elettronica indirizzata ad un privato se quest’ultimo è privo di posta elettronica certificata o codice univoco/destinatario?
Nel caso in cui l’operazione sia effettuata nei confronti di un consumatore finale, la fattura verrà inviata al Sistema di interscambio inserendo il codice di default a sette zeri (“0000000”). Inoltre, il cedente/prestatore dovrà consegnare direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate.
Tuttavia, ciò non esclude che il consumatore finale possa volontariamente comunicare al proprio fornitore un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dove ricevere direttamente la fattura elettronica. Si tratta infatti di una possibilità, così come recentemente chiarito dall’agenzia delle Entrate attraverso la pubblicazione di una Faq, di cui possono avvalersi tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali. (Federica Polsinelli e Benedetto Santacroce)
Numerazione e Pa
La numerazione delle fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione deve essere tenuta distinta dalla numerazione nei confronti degli altri soggetti? In assenza di tale obbligo, considerato i tempi di risposta a disposizione della Pa riguardante il rifiuto o accettazione della fattura a lei pervenuta (15 giorni) e la gestione delle conseguenti risoluzioni del “problema”, potrebbe essere opportuno tenere distinta la numerazione rispetto ai privati?
Come recentemente chiarito dall’agenzia delle Entrate in occasione dell’incontro organizzato a Roma dalla Fondazione Inarcassa il 7 dicembre scorso, non c’è bisogno di distinguere tra il numero progressivo della fattura elettronica emessa nei confronti della pubblica amministrazione e quello della fattura elettronica emessa nei confronti dei privati.
Difatti, in base all’articolo 21, comma 2, lettera b) del Dpr 633/1972, la fattura deve indicare tra i suoi elementi obbligatori «il numero progressivo che la identifichi in modo univoco». Inoltre, come previsto dalla risoluzione 1/E/2013, dal primo gennaio 2013 non è più obbligatoria la numerazione progressiva per anno solare, ma è consentita qualsiasi tipologia di numerazione che garantisca l’identificazione della fattura anche con riferimento alla data di emissione.
Premesso ciò, la citata norma, in assenza di un puntuale riferimento circa la distinzione tra la numerazione delle fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione e quella delle fatture emesse nei confronti degli altri soggetti, è da ritenere generica. Di conseguenza, il contribuente oltre a scegliere il tipo di numerazione progressiva in base alle proprie esigenze, può, qualora risulti più agevole, adottare un registro sezionale dedicato alla pubblica amministrazione; l’importante è che sia rispettata la prescritta identificazione univoca.
In definitiva è da ritenere che la gestione di registri con sezionali distinti sia un’opportunità che va valuta dal contribuente al fine di ottenere una gestione separata delle due modalità di gestione delle fatture. (Federica Polsinelli e Benedetto Santacroce)
Iter e intermediario
È possibile usare un intermediario (programma di una software house) per fare le fatture, inviarle e ricevere la ricevuta, successivamente caricare la fattura e la ricevuta nel portale di un’altra software house per la gestione contabile e la conservazione
sostitutiva?
Quest’ultimo intermediario potrebbe anche occuparsi della ricezione, gestione contabile e conservazione sostitutiva delle fatture di acquisto registrando il codice destinatario direttamente in fatture e corrispettivi?
La risposta è affermativa: si possono utilizzare diversi intermediari per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche. In particolare, è possibile che un soggetto dotato di un software per la trasmissione delle fatture elettroniche, si affidi ad un altra software house (ad esempio, quella del commercialista) per la ricezione, la contabilizzazione e la conservazione delle fatture attive e passive. (Giorgio Confente)