La pertinenzialità del box può risultare anche da un atto pubblico successivo al rogito
La detrazione Irpef del 50% (articolo 16 - bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), spetta anche all’acquirente di box pertinenziale ad un’abitazione, purché di nuova realizzazione e limitatamente ai costi sostenuti dall’impresa cedente per la costruzione dello stesso (da assumere nel limite massimo di 96mila euro), così come risultanti da apposita attestazione da questa rilasciata. Il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale da cui risulti codice fiscale del beneficiario, la partita Iva dell’impresa cedente e la causale di versamento (acquisto box pertinenziale). A questo fine, nel preliminare e nel rogito deve essere inserita espressamente la clausola che si tratta di acquisto di box pertinenziale, fermo restando che la pertinenzialità può essere anche dichiarata con atto successivo integrativo del rogito e, quindi, stipulato, con la medesima formula (atto pubblico) pena l’inapplicabilità dei benefici fiscali. Solo in presenza delle suddette condizioni, la detrazione del 50% è applicabile al caso di specie.
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