Adempimenti

La proroga dei versamenti riduce la maggiorazione sul saldo Iva

Per il pagamento differito escluso lo 0,40% aggiuntivo dal 30 giugno al 31 agosto

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di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Una proroga e tre opzioni. È la scelta della risoluzione 53/E/2021. Sono infatti tre le possibilità per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e «collegati», forfettari compresi, che hanno diritto alla proroga al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, dei termini dei versamenti delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi, Irap e Iva, in calendario dal 30 giugno al 31 agosto.

La prima opzione riguarda i contribuenti che non hanno ancora pagato nulla. La seconda riguarda quelli che hanno iniziato a pagare secondo il piano di rateazione originario, nel rispetto dei termini vigenti prima della proroga (si veda Il Sole-24 Ore» di ieri). La terza opzione riguarda i contribuenti che, entro il 15 settembre, effettuano più versamenti con scadenze e importi a libera scelta, senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione.

Questi contribuenti potranno versare la differenza dovuta:

O in un’unica soluzione, entro il 15 settembre 2021, senza interessi;

O in un massimo di 4 rate, di cui la prima da pagare entro il 15 settembre, con gli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.

Ad esempio, un contribuente titolare di partita Iva, che deve pagare imposte e contributi a titolo di saldo 2020 e di primo acconto per il 2021, per complessivi 25mila euro. Egli ha già pagato 5mila euro e non intende pagare più nulla fino al 15 settembre. La “differenza” da pagare è quindi 20mila euro, che pagherà in 4 rate, di cui la prima, di 5mila euro senza interessi, entro il 15 settembre. Dovrà pagare la seconda rata di 5mila euro più gli interessi dello 0,01% entro il 16 settembre, la terza di 5mila euro più gli interessi dello 0,34% entro il 18 ottobre e la quarta e ultima rata di 5mila euro più gli interessi dello 0,67% entro il 16 novembre 2021.

La proroga al 15 settembre può anche riguardare il saldo annuale Iva per il 2020, che può essere versato entro i termini previsti per i pagamenti dei Redditi 2021, per il 2020, con lo 0,40% in più per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2021. Resta fermo che, in caso di compensazione di debiti con i crediti dei Redditi 2021, se i crediti superano i debiti, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta, nemmeno per lo spostamento del saldo Iva dal 16 marzo 2021. Se l’importo a debito del saldo Iva 2020 è superiore ai crediti dei Redditi, lo 0,40% si applica sulla differenza. Nel rispetto del principio che «la proroga è gratuita», lo 0,40% deve essere “cancellato” per il periodo dal 30 giugno al 31 agosto 2021. Di conseguenza, la maggiorazione si calcola così:

O 0,40% dal 17 marzo al 16 aprile 2021;

O 0,40% dal 17 aprile 2021 al 16 maggio 2021;

O 0,40% dal 17 maggio al 16 giugno 2021;

O 0,40% per la frazione di mese dal 17 giugno al 30 giugno 2021;

O zero dal 30 giugno al 15 settembre 2021;

O in totale 1,60% per chi paga il saldo Iva 2020 entro il 15 settembre 2021.

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