Adempimenti

La riforma del Terzo settore potenzia le agevolazioni per il «Dopo di noi»

immagine non disponibile

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

La riforma del Terzo settore potenzia le agevolazioni previste per il «Dopo di noi» (legge 112/2016). Con il Dlgs 117/2017 (Cts) e le modifiche approvate in via preliminare dal Consiglio dei ministri in sede di correttivo il ruolo degli enti no profit nell’ambito dei programmi per l’inclusione sociale e l’assistenza dei disabili diventa sempre più incisivo e sono incrementate le agevolazioni fiscali per chi sceglie di effettuare erogazioni liberali a favore di trust e fondi speciali istituiti in base alla legge 112/2016.

Sul primo fronte, se lo schema di decreto correttivo dovesse essere approvato senza modifiche, tra i soggetti che potranno gestire i beni destinati ai disabili ci saranno anche gli enti del Terzo settore (Ets) iscritti nella sezione enti filantropici dell’istituendo Registro unico o che operano prevalentemente nei settori dei servizi sociali e della beneficenza a favore di soggetti svantaggiati all’articolo 5, comma 1, lettere a) e u) del Cts. Rispetto alla formulazione originaria (che vedeva coinvolti solo gli Ets non commerciali operanti nel settore all’articolo 5, comma 1, lettera u, del Cts), quindi, da un lato viene ampliato il novero degli enti no profit che possono rendersi affidatari di fondi speciali istituiti a favore del disabile (includendo gli enti filantropici e quelli attivi nel settore dell’assistenza sociale); dall’altro, l’accesso alle risorse del Dopo di noi viene limitato solo a quelle organizzazioni che, per la specifica attività svolta, già normalmente hanno in carico i soggetti destinatari delle disposizioni.

Quanto ai benefici fiscali, effettuare erogazioni liberali, donazioni o altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali costituiti nell’ambito del Dopo di noi diventa ancora più vantaggioso. I privati che effettuano simili erogazioni, in denaro o in natura, potranno beneficiare delle medesime detrazioni e deduzioni previste previste dal Cts per le erogazioni agli enti del Terzo settore, ma con un agevolazione in più. In particolare, sarà possibile scegliere tra la detrazione in misura pari al 35% delle spese sostenute fino ad un massimo di 30mila euro (applicando l’aliquota più favorevole delle organizzazioni di volontariato anziché quella per le erogazioni liberali ad altri Ets, pari al 30%) oppure la deduzione all’articolo 83, comma 2 del Cts, ma in questo caso il limite è elevato al 20% del reddito complessivo netto dichiarato (anziché il 10%) e comunque nella misura massima di 100mila euro.

Da ultimo, gli enti del Terzo settore potranno anche essere destinatari di lasciti in maniera agevolata. Si pensi al genitore che abbia conferito in trust a favore dell’unico figlio disabile un immobile destinato ad ospitare un progetto per il «Dopo di noi» attraverso la creazione di un «gruppo appartamento». Ove previsto nell’atto di trust, alla morte del disabile, l’immobile potrebbe essere devoluto a favore dell’ente che ha prestato l’assistenza, per continuare a gestire il progetto all’interno dell’appartamento, con un notevole vantaggio fiscale: se il beneficiario è un Ets (comprese le cooperative sociali) questo passaggio è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipocatastali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©