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La rilevanza fiscale delle valutazioni «equity method»

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di Massimo Ianni

La domanda

Una società di capitali provvede a valutare le proprie partecipazioni con il metodo del patrimonio netto mediante l'applicazione del nuovo Oic 17. Imputa i ricavi rivenienti dalla rivalutazione nella voce D.18.a del conto economico e riprende tali ricavi come variazione in diminuzione per la determinazione della base imponibile ai fini Ires. Si chiede se il comportamento assunto ai fini fiscali è corretto.G.M. - Altamura


L'articolo 2426, numero 4, del Codice civile prevede che le partecipazioni in imprese controllate o collegate possano essere iscritte e valutate applicando il metodo del patrimonio netto.
Si tratta di un'operazione che ha tuttavia solo rilevanza contabile ed ha lo scopo di rappresentare per competenza il risultato d'esercizio della partecipata nel bilancio della partecipante. Da un punto di vista fiscale, le variazioni di valore delle partecipazioni imputate a conto economico generano differenze temporanee a fronte delle quali vi saranno variazioni in aumento o in diminuzione, come anche confermato dallo stesso Oic 25 (paragrafi 85– 88). Ne discende che il comportamento tenuto dal lettore, sia da un punto di vista contabile che fiscale, può ritenersi corretto.
In particolare, da un punto di vista fiscale, le plusvalenze emergenti dalla valutazione con il suddetto metodo non sono tassate come pure specularmente non sono deducibili le relative minusvalenze(articolo 101, comma 3 del Tuir).
Il metodo è descritto compiutamente nel nuovo Oic 17, dal quale si ricava che tale metodo di contabilizzazione consente di rilevare nel bilancio della partecipante le partecipazioni inizialmente iscritte al costo e successivamente di rettificare tale valore per tenere conto delle variazioni del patrimonio netto della partecipata per effetto dei risultati economici conseguiti. Il documento, dopo una puntuale disamina del bilancio consolidato, dedica una sezione intera al metodo del patrimonio netto (o Equity Method) rilevando che a differenza del passato l'unico metodo utilizzabile è il metodo reddituale (benchmark) in base al quale l'utile o la perdita della partecipata venga imputato nel conto economico della partecipante rispettivamente nella voce D18.a) o nella voce D19 a.) con contropartita l'incremento o la riduzione del valore di iscrizione della partecipazione in Stato Patrimoniale. In caso di successiva distribuzione di dividendi da parte della partecipata, la partecipante dovrà portarl i corrispondentemente a riduzione del valore della partecipazione al momento dell'incasso senza farli transitare a conto economico.

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