La rivalutazione non si perde in un’operazione straordinaria
Entro il 30 giugno alla cassa per terreni e quote al 1° gennaio: aliquota unica dell’11% sul valore periziato e asseverato
Martedì 30 giugno scade il termine per il versamento della prima (o unica) rata dell’imposta sostitutiva per i soggetti non imprenditori che optano per l’affrancamento di valore delle partecipazioni non quotate e delle aree agricole od edificabili, applicando l’aliquota dell’11% sul valore periziato e asseverato (entro la stessa data) con riferimento ai beni posseduti 1° gennaio 2020. I codici di versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione sono 8055 per le partecipazioni ed 8056 per i terreni agricoli ed edificabili.
Ricordiamo che l’articolo 137 del Decreto Rilancio (in corso di conversione) si rivolge ai contribuenti che possiedono i beni affrancabili alla data del 1° luglio 2020, prevedendo il versamento della prima (o unica) rata nonché il giuramento della perizia entro il prossimo 30 settembre
Un punto assai delicato, ad esempio, con riferimento alle partecipazioni, riguarda il “destino” del valore affrancato in caso di operazione straordinaria della società partecipata. Appare opportuno distinguere tra le diverse possibili operazioni.
Trasformazione
In caso di trasformazione (sia essa progressiva o regressiva) operata ai sensi dell’articolo 170 Tuir, il costo fiscalmente riconosciuto ottenuto tramite l’affrancamento di valore si trasferisce, sic et simpliciter, alla partecipazione nella società trasformata, quale diretta conseguenza del principio di neutralità dell’operazione.
L’unica aliquota attualmente in vigore di imposta sostitutiva supera il problema che si è posto in passato, quando, per effetto della trasformazione, si poteva avere una variazione di “caratura” della quota posseduta: ad esempio una partecipazione non qualificata in società di persone (24%) che, per effetto della trasformazione, assumeva il “rango” di partecipazione qualificata in Srl.
Fusione
Tanto nella fusione in senso proprio che in quella per incorporazione, l’originaria partecipazione detenuta dal socio viene completamente annullata e sostituita da quella della società risultante o incorporante. Ne consegue che il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella società risultante dalla fusione è rappresentato dalla somma dei costi fiscalmente riconosciuti compresa la rivalutazione, e quelli post-rivalutazione, delle società partecipanti all’operazione, in applicazione, del resto, di quanto previsto dall’articolo 172, comma 3, del Tuir.
Scissione
L’ipotesi più complessa è quella della scissione (integrale o parziale). Non sussistono dubbi che il valore “di carico” ottenuto tramite un valido affrancamento in capo alla scissa non possa venir meno per effetto della scissione, e deve essere rispecchiato dalla somma dei “costi fiscali” delle partecipazioni possedute nella/e beneficiaria/e e nella scissa stessa, se quest’ultima non scompare per effetto dell’operazione. Occorre, tuttavia, determinare il criterio più “sensato” per questa ripartizione di valore, cercando di mantenere quella neutralità che è insita nella disciplina fiscale dell’operazione e che è affermata dall’articolo 173, comma 3, Tuir.
Tra i vari metodi che sono stati proposti, ne emergono due.
●Secondo il primo (affermato dall’Agenzia con le Circolari n. 98/E/2000 e 6/E/2006, ed ora superato) la ripartizione avviene sulla base del valore contabile netto del patrimonio trasferito.
●Il secondo, che emerge anche dal principio contabile OIC 4, imposta la ripartizione del costo della partecipazione originaria avendo riguardo ai valori economici effettivi delle porzioni in cui il patrimonio netto della scissa viene frazionato, così come (generalmente) desumibili dalla relazione degli esperti ai fini della statuizione del rapporto di cambio.
L’agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 52/E/2015) ha corretto i propri precedenti interventi, avvalorando quest’ultimo orientamento. In tale sede ha, infatti, ritenuto che la suddivisione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione tra la scissa e la beneficiaria debba avvenire rispettando «la proporzione esistente tra il valore effettivo delle partecipazioni ricevute in ciascuna società beneficiaria (e della partecipazione che, eventualmente, residua nella società scissa) rispetto al valore effettivo complessivo della partecipazione detenuta da ciascun socio nella società scissa prima dell’operazione di scissione stessa, salve le ipotesi di concambio sperequato». Assolutamente necessario, quindi, in sede di scissione, munirsi di apposito schema di riconciliazione dei valori.