Imposte

La scheda carburante al passo d’addio da luglio 2018

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di Michele Brusaterra

Nessuna certificazione ma invio telematico del corrispettivo, se il cessionario è un soggetto non passivo d’imposta, e rilascio, invece, della fattura elettronica ove il cessionario sia un soggetto Iva.

Queste, in breve, le due regole che scatteranno dal primo luglio 2018 con riferimento al carburante per autotrazione, dopo le modifiche normative apportate dalla legge di Bilancio 2018 che, dalla medesima data appena indicata, manda in soffitta la scheda carburante dopo che il decreto che da ultimo l’ha disciplinata, il Dpr 444/1997, ha da poco compiuto vent’anni.

Si tratta di un passo verso quello che, dal 2019, sarà un obbligo più generalizzato di utilizzo soprattutto delle fatture elettroniche, sistema individuato a livello europeo per combattere l’evasione, in generale, delle imposte sui redditi e dell’Iva.

La legge di Bilancio interviene, quindi, sul Dpr 696/1996 che, all’articolo 2, individua le operazioni per le quali, in generale, non vi è obbligo di rilasciare alcuna certificazione all’atto della loro effettuazione.

Tale norma, alla lettera b del predetto articolo 2, stabilisce, fino al 30 giugno 2018, che non sono soggette all’obbligo di certificazione le cessioni «di carburanti e lubrificanti per autotrazione».

Per le predette cessioni, infatti, coloro che agiscono in qualità di cessionari nell’ambito del regime d’impresa, arti e professioni, certificano l’acquisto, fino al 30 giugno, attraverso la scheda carburante o attraverso il pagamento con mezzi elettronici.

Con l’intervento della legge 205/2017 e, quindi, a far tempo dal primo luglio di quest’anno, la predetta norma viene integrata stabilendo che non sono soggette all’obbligo di certificazione le cessioni “di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione”.

Da ciò discende che i soggetti che cedono carburanti e lubrificanti per autotrazione a soggetti non passivi d’imposta, dal primo luglio dovranno comunque memorizzare e trasmettere i corrispettivi in via telematica all’agenzia delle Entrate ancorché non vi sia l’obbligo di rilasciare alcuna certificazione al cessionario in questione.

Per quanto concerne la fattura, il comma 917, dell’articolo 1 della legge 205/2017, anticipa al primo luglio le norme sulla fatturazione elettronica sempre con riferimento alle «cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori».

Si tratta non solo della fatturazione che andrà a sostituire la scheda carburante, ma anche delle cessioni in genere di benzina e gasolio per motori effettuate a soggetti passivi d’imposta e anche non soggetti passivi, qualora benzina e gasolio non siano utilizzati per autotrazione.

Nel caso, quindi, di cessione di benzina o gasolio effettuata tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, fatture e note di variazione dovranno essere emesse, dal primo luglio 2018, solo in formato elettronico e utilizzando obbligatoriamente, per il loro invio, il sistema di interscambio, su cui già vengono «appoggiate le fatture elettroniche inviate alla PA».

Viene introdotta, infatti, all’interno del comma 3 dell’articolo 22 del Dpr 633/1972, una disposizione che stabilisce che «Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica».

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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