La sospensione dei termini non prolunga la pace fiscale
I primi chiarimenti dell’agenzia delle Entrate con la circolare 10/E sullo stop delle udienze
Non saranno sospese le udienze cautelari presso le commissioni tributarie, relative sia agli atti impugnati, sia alle sentenze di primo e secondo grado, poiché la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. Inoltre, nel computo dei termini di sospensione non va cumulato il differimento di 9 mesi della pace fiscale. Sono questi alcuni dei temi affrontati dalle Entrate con la circolare 10 emanata ieri, in merito alla sospensione dei termini processuali prevista per il periodo di emergenza sanitaria.
Le udienze cautelari
Il primo chiarimento riguarda le udienze escluse dalla sospensione. Attraverso il generale rinvio della norma, infatti, l’Agenzia ha individuato quali siano i procedimenti la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, escludendo quindi che possa operare la sospensione di questi procedimenti .
I termini processuali
Secondo l’Agenzia le disposizioni sulla sospensione dei termini riguardano tutte le parti del processo tributario, senza distinzione alcuna. Il documento ha elencato gli atti che possono considerarsi sospesi, quali: la proposizione del ricorso da parte del contribuente; la fase di reclamo/mediazione per la quale è sospeso anche il termine di 90 giorni; la costituzione in giudizio, ordinariamente in 30 giorni, anche per l’ipotesi di mediazione non conclusa; la proposizione dell’appello e l’appello incidentale e la costituzione in giudizio; il ricorso per cassazione e controricorso; l’atto di riassunzione innanzi alla Ctp o Ctr; l’eventuale integrazione dei motivi di ricorso; la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali (articolo 28 del Dlgs 546/1992); la trasmissione, da parte dell’Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente.
Si possono considerare sospesi anche i termini previsti per gli organi giurisdizionali e gli uffici di segreteria inerenti, ad esempio, alla pubblicazione della sentenza. Da evidenziare che non sono citati tra gli atti sospesi il deposito del ricorso e del controricorso in Cassazione, ma stante il generale riferimento della norma, e le indicazioni fornite per il deposito di tali atti dalla Suprema Corte, si ritiene si tratti di una mera dimenticanza.
Da segnalare, invece, l’interpretazione sul differimento dei termini di 9 mesi previsto a suo tempo per le liti definibili. L’Agenzia, richiamando una pronuncia della Cassazione (19587/2019) ha escluso che tale sospensione si cumuli con quella attuale. Pertanto se, per effetto del differimento previsto dalla pace fiscale, il termine scadrebbe oltre l’11 maggio 2020, non si potrà sommare alcun ulteriore periodo di sospensione. Diversamente, ove il termine differito di 9 mesi scadesse tra il 9 marzo e l’11 maggio, la nuova scadenza sarà automaticamente al 12 maggio (primo giorno utile al termine del periodo di sospensione).
I pagamenti del contenzioso
Secondo la circolare è sospeso il termine per il versamento del totale o della prima rata per la mediazione, ordinariamente scadente entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo. Sono esclusi i pagamenti conseguenti alla conciliazione, per i quali i contribuenti dovranno rispettare i 20 giorni dalla sottoscrizione. In tale contesto, è necessario rispettare la scadenza del 31 maggio 2020 prevista per il pagamento della quinta rata della definizione agevolata delle liti pendenti.
Laura Ambrosi, Valerio Moretti
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