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La spesa per la piattaforma elevatrice può gravare solo su alcuni condòmini e accede al bonus del 75%

Per bonus diversi dal 110% l'importo detraibile è riferito ai soli condomini che partecipano alle spese, per un importo di detrazione pari a 80mila euro

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di Marco Zandonà

La domanda

Due di sei condòmini potenzialmente interessati vorrebbero realizzare una piattaforma elevatrice esterna, con accesso ai rispettivi appartamenti, utilizzando ciascuno la propria terrazza. Tale opera insisterebbe su suolo comune condominiale e sembra logico che, per utilizzare il bonus 75%, debba essere dichiarata opera condominiale, che sarebbe tuttavia realizzata, pagata e gestita dai soli due condòmini interessati, mentre gli altri non potrebbero opporsi, come in effetti non si oppongono. La spesa massima complessiva riconoscibile dovrebbe essere di 80mila euro, da sostenere in parti uguali e da detrarre per metà al 75% in cinque anni da ognuno dei due condòmini; le spese di manutenzione e gestione annuali sarebbero invece sostenute secondo i millesimi “piattaforma elevatrice” che l’amministratore creerà come da legge. Si chiede se la procedura è corretta e se ne risulta possibile un’altra, sfruttando il bonus in questione.
P.B. – Padova

La procedura seguita appare corretta, così come il calcolo dell’importo massimo detraibile. Il comma 42 dell’articolo 1, legge 234/2021, ha inserito nel decreto legge 34/2020, convertito nella legge 77/2020, l’articolo 119-ter, che prevede che le spese sostenute nel 2022 per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, cioè iscritti in catasto possono essere recuperate, in misura pari al 75%, a scomputo delle imposte sui redditi. La detrazione si recupera in cinque quote costanti in dichiarazione dei redditi. In alternativa, è possibile optare per la cessione del credito ad altri soggetti, oppure per lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito gli interventi assistiti dal bonus. Per essere ammessi all’agevolazione fiscale, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal Dm 236/1989. Sono agevolati tutti i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 104/1992. In presenza di tali requisiti, anche la piattaforma elevatrice del caso di specie rientra tra agli interventi agevolati. La detrazione si applica nei limiti di 40mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari, come nel caso di specie (sono sei unità immobiliari). L’accollo delle spese e anche del plafond per i millesimi altrui vale solo per gli interventi trainanti da 110% e non anche per il bonus facciate. Ai fini del 110%, infatti, il comma 9 bis dell'articolo 119, del decreto legge 34/2019, convertito in legge 77/2019, prevede espressamente che le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate in presenza del 50% degli intervenuti e un terzo del valore dell'edificio. In presenza di tali condizioni la spesa può essere accollata solo ad alcuni condomini che fruiscono dell'intero beneficio anche superando il limite delle tabelle millesimali. Anche in tal caso, in ogni caso, l'intervento rimane condominiale e i pagamenti e le fatture devono transitare per l’amministratore condominiale o, nell’ipotesi di condominio minimo, come nel caso di specie, per il soggetto che funge da amministratore. Viceversa, per bonus diversi dal 110%, l'importo detraibile è riferito ai soli condomini che partecipano alle spese cioè due, per un importo di detrazione pari a 80mila euro.

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