Anche la Srl immobiliare di gestione accede all’Ace
Ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato, l’importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello del 31 dicembre 2010
L’articolo 2 del Dm 3 agosto 2017, rubricato “Soggetti beneficiari” non prevede limiti per le immobiliari di gestione stabilendo che «per le società e gli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi (di seguito: Tuir), di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato, determinato ai sensi dell’articolo 75 del Tuir, l’importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso». Pertanto anche l’immobiliare di gestione indicata nel quesito potrà usufruire dell’agevolazione Ace in presenza di una base Ace rilevante.
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