L'esperto rispondeFinanza

La svalutazione dei beni già rivalutati va imputata a conto economico

Nel 2008 sono stati rivalutati solo civilmente (legge 185/2008) degli immobili patrimonio di una Srl locati a terzi. Il canone percepito è superiore a quello calcolato con i coefficienti applicati sul costo storico dell’immobile non rivalutato. La società non dovrebbe essere di comodo anche se ha solo affitti di beni propri. Per eliminare le rivalutazioni civili, oggi insussistenti rispetto ai valori di mercato, si stornano il maggior valore e la riserva di rivalutazione sullo stato patrimoniale? O in conto economico con successiva ripresa fiscale in unico persone giuridiche?

immagine non disponibile

di Gianluca Dan

La domanda

Nel 2008 sono stati rivalutati solo civilmente (legge 185/2008) degli immobili patrimonio di una Srl locati a terzi. Il canone percepito è superiore a quello calcolato con i coefficienti applicati sul costo storico dell’immobile non rivalutato. La società non dovrebbe essere di comodo anche se ha solo affitti di beni propri. Per eliminare le rivalutazioni civili, oggi insussistenti rispetto ai valori di mercato, si stornano il maggior valore e la riserva di rivalutazione sullo stato patrimoniale? O in conto economico con successiva ripresa fiscale in unico persone giuridiche?

La svalutazione di un bene precedentemente rivalutato va imputata a conto economico e non è deducibile fiscalmente, comportando la ripresa in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.
Si evidenzia, al riguardo, che il paragrafo 76 del Principio contabile dell'organismo italiano di contabilità, Oic16, stabilisce espressamente che se il valore rivalutato di un bene materiale risulta, negli esercizi successivi, eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato è svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico (confronta Oic 9) se non disposto diversamente dalla legge.

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©