Controlli e liti

La tardiva emissione della fattura va punita anche se l’imposta è pagata

di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Sempre sanzionata la tardiva emissione della fattura anche se l’imposta viene liquidata correttamente in quanto la tardività rappresenta e costituisce comunque un ostacolo alle attività di controllo dell’amministrazione finanziaria: a questa conclusione è giunta l’agenzia delle Entrate con la risposta 528/E pubblicata ieri occupandosi delle tempistiche di emissione delle fatture non considerando l’invio a SdI oltre il dodicesimo giorno dalla data di effettuazione dell’operazione quale violazione meramente formale. Si tratta di una posizione che assume un assoluto rilievo: nonostante l’avvenuta liquidazione nei termini di legge non determini un danno all’erario, viene ritenuta in ogni caso applicabile la sanzione per la tardiva documentazione dell’operazione prevista dall’articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del Dlgs 471/1997 determinata in misura fissa da euro 250 a euro 2.000 per ciascuna operazione tardivamente documentata, fatta salva comunque la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso. Il contribuente non sarà invece assoggettato, in caso di corretta liquidazione del tributo nei termini, al più gravoso trattamento sanzionatorio stabilito dalla lettera a) dello stesso articolo 6 e cioè in misura proporzionale tra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro.

Il quesito è stato formulato da un contribuente il quale, nello svolgimento della propria attività di erogazione di servizi logistici integrati, per documentare le prestazioni eseguite nei confronti del medesimo cliente, emette una fattura elettronica alla fine di ciascun mese. Tale fattura viene riscossa entro 30 giorni dalla «data fattura fine mese» o, comunque, entro un determinato numero di giorni decorrenti dalla fine del mese. Queste fatture sono trasmesse tramite il Sistema di Interscambio entro il giorno 15 del mese successivo o, comunque, in tempo utile per la liquidazione dell’imposta relativa al mese precedente. Nell’istanza di interpello, il contribuente esemplifica indicando prestazioni eseguite nel corso del mese di ottobre 2019, con emissione di fattura anticipata datata 31 ottobre 2019 e trasmessa attraverso il SdI entro il 15 novembre 2019. La relativa imposta viene inserita nel calcolo della liquidazione periodica Iva del mese di ottobre 2019.

L’agenzia delle Entrate ricorda come la documentazione delle operazioni, sia in forma elettronica che cartacea, se non avviene contestualmente – e cioè entro le ore 24 del medesimo giorno – può avvenire nei dodici giorni successivi, indicando comunque in fattura la data di effettuazione dell’operazione. Diverso il caso di fattura differita, quando la trasmissione può invece avvenire entro il giorno 15 del mese successivo. Nella situazione prospettata dal contribuente, l’operazione non è documentabile con fattura differita, in quanto l’effettuazione della stessa coincide con l’emissione della fattura anticipata, essendo tale momento precedente a quello di pagamento. Nel caso esaminato, infatti, la fattura documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo con esigibilità dell’imposta coincide con l’emissione della fattura stessa.

La fattura va, quindi, trasmessa allo SdI entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, momento che coincide con la data riportata sulla stessa fattura. Ciò premesso, ad avviso dell’Agenzia, nonostante la liquidazione dell’imposta sia avvenuta comunque correttamente emettendo la fattura entro il giorno 15 del mese successivo, si è realizzata comunque la tardiva documentazione dell’operazione e, per l’effetto, non si è in presenza di una violazione meramente formale con applicazione della sanzione in misura fissa da 250 a 2.000 euro per singola operazione salvo ravvedimento operoso.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 528/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©