La transazione con riduzione del corrispettivo non è soggetta ad Iva
L’accordo transattivo, che comporta la riduzione del prezzo, non avendo natura novativa rappresenta un accordo tra le parti e quindi la variazione di cui all’articolo 26, non è soggetta ad Iva se avviene dopo un anno dalla effettuazione dell’operazione. Lo precisa l’agenzia delle Entrate con la risposta n. 387 ad un interpello in data di ieri.
La fattispecie esaminata riguarda l’acquisto di macchinari con Iva portata in detrazione dalla acquirente società di leasing. I macchinari non hanno superato il collaudo per effetto di alcuni vizi sulla fornitura al momento della consegna. Si sono quindi avviati dei procedimenti giudiziali per il recupero delle somme versate e per l’accertamento dei vizi. Ne è scaturita una consulenza tecnica e quindi una transazione con la quale è stata stabilita una riduzione del prezzo.
Si pone il problema se a distanza di oltre un anno la riduzione del corrispettivo sia o meno soggetta ad Iva ai sensi dell’articolo 26 del Dpr n. 633/1972. L’agenzia svolge una approfondita disamina del contratto di transazione i cui effetti possono essere di natura dichiarativa (semplice) o innovativa. Con l’ausilio di alcune pronunce della Corte di Cassazione, l’agenzia ricorda che si ha transazione semplice quando le parti si limitano a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente il quale quindi permane, mentre si ha una transazione novativa quando le parti conseguono l’estinzione integrale del precedente rapporto.
La diversa natura della transazione è conseguente all’accertamento del giudice di merito il quale nel comporre l’originario rapporto litigioso può accertare che le obbligazioni che ne derivano non elidono il contratto originario. Nella fattispecie l’accordo transattivo non ha natura novativa in quanto l’operazione principale della fornitura dei macchinari è rimasta invariata essendo intervenuta soltanto una riduzione del prezzo.
L’agenzia quindi colloca la variazione della base imponibile nell’ambito dell’articolo 26, comma 2, del Dpr n. 633/72 fra quelle che si sono verificate in dipendenza di intervenuto accordo tra le parti e quindi l’Iva non può essere applicata dopo il decorso di un anno dalla data di effettuazione della operazione. Quindi la riduzione del prezzo convenuto costituisce presupposto per l’emissione della nota di variazione, senza applicazione dell’imposta.
Questo perché la proposta del Ctu non era andata a buon fine e le parti hanno deciso di procedere in separata sede per una eventuale transazione. Se la transazione fosse quindi originata e conclusa in sede giudiziale, la riduzione di prezzo sarebbe stata applicata l’Iva anche dopo un anno dalla effettuazione della operazione, non essendosi realizzato un accordo tra le parti.