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Lavori in casa agevolati anche con abusi (se non rilevanti)

I casi in cui per avere diritto alle detrazioni (escluso il 110%) la regolarità urbanistica non è sempre necessaria

di Silvio Rivetti

Le detrazioni fiscali edilizie diverse dal 110% spettano a condizione che non sussistano, dal punto di vista sostanziale, situazioni di abuso edilizio inasanabile in capo agli immobili oggetto degli interventi: e la puntuale predisposizione di un’asseverazione riguardante lo stato legittimo di tali immobili e unità immobiliari, prima dell’avvio dei lavori, non è mai stato un requisito formale fondante la spettanza dei benefici fiscali connessi ai lavori stessi.
Sul punto, tanto le norme edilizie di cui all’articolo 49 Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia), quanto le norme tributarie di cui agli articoli 16-bis comma 9 Dpr 917/1986 (Tuir) e 4 Dm 41/1998, dispongono in maniera coerente che i benefici fiscali restano sempre fruibili, sino a quando l’abuso non venga contestato da parte dell’autorità amministrativa competente, con segnalazione all’agenzia delle Entrate.

Il peso degli abusi

Dovrà ovviamente trattarsi di un intervento abusivo rilevante, ovvero realizzato in mancanza del titolo abilitativo edilizio, se prescritto; o in difformità dal titolo, in termini di variazione eccedente la franchigia del 2% delle misure (ferme le tolleranze costruttive di cui all’articolo 34-bis Tue).

L’abuso dovrà inoltre necessariamente connotare la singola unità abitativa, o la porzione di edificio, interessata dai lavori agevolati; restando irrilevanti eventuali e ulteriori situazioni di difformità che si configurino altrove. Così, non è ipotizzabile che le verande abusive, che sono tipicamente collocate sui balconi della facciata interna del condominio, lato cortile, possano interferire con la spettanza del bonus facciate, che per legge riguarda i soli lavori di rifacimento delle facciate esterne, ovvero lato strada. Allo stesso modo, non è corretto ritenere che le detrazioni che spettano per i lavori condominiali posti in essere sul solo edificio abitativo, possano venir meno in conseguenza dell’abusività ad esempio dei garage, realizzati in un fabbricato diverso da quello oggetto degli interventi. L’abuso edilizio, infatti, è un vizio connotante il manufatto edilizio in sé: e non è suscettibile di espandersi, “infettando” per così dire altre unità immobiliari o altri fabbricati del tutto regolari, mettendo in pericolo le detrazioni spettanti per i lavori posti in essere su di essi.

L’impatto delle sanatorie

In ogni caso, il collegamento tra le disposizioni urbanistiche e quelle fiscali si coglie anche in relazione alle conseguenze della sanatoria edilizia in campo tributario. L’articolo 50 comma 4 Tue prevede infatti che la sanatoria delle opere edilizie abusive, ovvero la stessa esibizione, in via provvisoria, della domanda di sanatoria, impediscono la decadenza dei benefici fiscali che deriverebbe in conseguenza degli abusi stessi; e la giurisprudenza tributaria ha riconosciuto la pacifica efficacia retroattiva della sanatoria urbanistica anche in relazione alla salvaguardia delle agevolazioni fiscali connesse. Il procedimento di sanatoria edilizia infatti, rendendo l’immobile regolare dal punto di vista urbanistico sin dall’inizio, legittima pienamente la fruizione delle agevolazioni fiscali relative agli interventi di recupero del bene. Ed anzi, il tenore letterale della prassi erariale (vedasi la circolare 19/E/2020, pagina 385) lascia intendere che è sufficiente mettere in atto il procedimento di sanatoria per fare salvi gli effetti delle agevolazioni, senza che sia necessario l’effettivo rilascio del provvedimento di sanatoria.