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Lavori in casa, la mancata indicazione del Ccnl blocca il bonus mobili

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di Luca De Stefani

Per il bonus mobili, l’indicazione del contratto di lavoro edile applicato, nell’atto di affidamento e nelle fatture, deve riguardare solo gli interventi del bonus casa «trainanti» del bonus mobili: la sua assenza comporta la perdita dell’agevolazione. A chiarirlo è la circolare del 27 maggio 2022, n. 19/E, paragrafo 8, nella quale è stato anche spiegato che l’impresa che effettua una fornitura con posa in opera di finestre, con contratto di lavoro non edile, non è obbligata al nuovo adempimento.

In caso di «opere» (edili o non edili) di importo «complessivamente superiore a 70mila euro», il superbonus del 110%, il bonus del 75% per l’eliminazione di barriere architettoniche, il bonus facciate, il bonus mobili, il bonus giardini, le opzioni di cessione del credito o dello sconto in fattura di tutti bonus edili (anche se non al 110%, se prevista) e il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, sono riconosciuti solo «se nell’atto di affidamento (presente all’interno del contratto di prestazione d’opera o di appalto), relativamente solo ai lavori edili dell’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, avviati successivamente» al 27 maggio 2022, viene indicato che i suddetti «lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali».

Sono interessati al nuovo adempimento solo i «lavori edili» del suddetto allegato X di qualunque importo, se effettuati su cantieri con «opere» di qualunque genere di importo superiore a 70mila euro.

Secondo la circolare 19/E, deve trattarsi dei «lavori edili espressamente previsti» nell’allegato X e non è possibile effettuare interpretazioni estensive. Pertanto, ad esempio, sono esclusi dal nuovo adempimento i lavori consistenti, ad esempio, «nella posa in opera di elementi accessori in legno» o «le attività di impiantistica accessoria, che sono regolati da appositi contratti collettivi di lavoro» non edili.

Si ritiene che questo passaggio della circolare debba intendersi «se sono regolati da appositi contratti collettivi di lavoro» non edili, come può capitare per le imprese che producono e installano serramenti. Solo in questa maniera l’affermazione sarebbe coerente con la Faq 2 del Cnce del 3 maggio 2022, nella quale è stato detto che la congruità della manodopera impiegata non è richiesta per la fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile. Mentre se il montaggio viene effettuato dall’impresa edile affidataria che abbia acquistato la fornitura, anche questa attività rientra tra i lavori edili, con obbligo del rispetto della congruità della manodopera.

Relativamente al bonus mobili, la circolare 19/E ha chiarito che il nuovo adempimento di indicazione del contratto di lavoro edile applicato nell’atto di affidamento e nelle fatture si applichi solo ai relativi interventi del bonus casa «trainanti» del bonus mobili. In questo caso, nell’atto di affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia «trainanti» del bonus mobili deve essere indicato (ove previsto) che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile.