L'esperto rispondeAdempimenti

Lavori condominiali, bonus solo per i condomini in regola coi pagamenti

di Marco Zandonà

La domanda


Un condominio ha sostenuto nell’anno 2016 spese per recupero edilizio su parti comuni pari a 10.000 euro .
L’amministratore entro il 31 dicembre 2016 ha bonificato alla ditta esecutrice dei lavori esclusivamente la somma di 9.000 euro, pari alle quote incassate da 9 condomini su 10.
Il condomino moroso partecipa alla ripartizione per la detrazione Irpef 50%?
Se così fosse si danneggerebbero i 9 condomini che si ritroverebbero costretti a detrarre un importo inferiore rispetto a quello versato all’amministratore.

In merito si segnalano novità intervenute di recente. L’amministratore del condominio rilascia annualmente a ciascun condomino l’attestazione sui costi detraibili dal singolo proprietario e tutta la documentazione (bonifici e fattura) è conservata dall’amministratore. Se le spese sostenute sono state pagate da tutti i condomini, l’amministratore ripartisce, sempre nel limite massimo della tabella millesimale le spese per le parti comuni tra tutti i condomini. Viceversa nell’’ipotesi in cui le spese non sono state pagate da alcuni condomini , la ripartizione avviene tra i singoli condomini in regola con i pagamenti ma sempre entro il limite della propria quota millesimale. Nell’ipotesi in cui l’amministratore non abbia ricevuto la provvista da tutti i condomini ma lo stesso paghi interamente i lavori attingendo da un fondo comune del condominio, il diritto alla detrazione compete anche per i condomini che non hanno pagato la provvista all’amministratore ma regolarizzano il pagamento tardivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono stati effettuati i pagamenti (ad esempio, bonifici dell’amministratore pagati nel 2016, il pagamento dei morosi deve avvenir entro il 30 settembre 2017). Se ciò non avviene la detrazione ai morosi non compete nemmeno in caso di pagamento successivo (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). In sostanza l’amministratore rilascia ai condomini in regola l’attestazione relativa all’importo detraibile tenuto conto della tabella millesimale e dell’importo da lui pagato con bonifico. I condomini morosi riceveranno l’attestazione in ritardo dal momento della regolarizzazione ma solo se questa avviene entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello del pagamento da parte dell’amministratore. Se, come nel caso di specie, l’amministratore ha pagato nei limiti della provvista ricevuta dai singoli condomini (9mila euro invece di 10mila), la ripartizione avviene solo nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell’anno. Questo quanto si desume da quanto previsto nel Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017 che ha fornito le modalità tecniche per trasmettere i dati relativi alle spese sostenute per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, in attuazione dei nuovi obblighi di comunicazione, previsti dal Dm 1° dicembre 2016. In sostanza i condomini in regola non subiranno nessun danno dalla ripartizione del diritto alla detrazione in quanto l’importo detraibile è ripartito tra i soli condomini in regola.

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