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Lavori condominiali, così va suddivisa la detrazione in caso di comproprietà

Lo sconto fiscale spetta a chi ha sostenuto le spese. In caso di comproprietà la detrazione può spettare anche a un solo comproprietario se ha sostenuto l’intera spesa <br/>

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di Alessandro Borgoglio

La domanda

Sono proprietaria al 50% di un negozio con mia nipote che detiene l’altro 50%. Il negozio fa parte di un condominio. Durante l’anno 2023 il condominio ha eseguito lavori straordinari ai sensi del Dl 22 giugno 2012, n. 83 con diritto alla detrazione Irpef pari al 50%. Quest'anno l'amministratore ha inviato la certificazione relativa a tali lavori solo alla sottoscritta tramite e-mail, mentre a mia nipote non è stata mandata (non l'ha trovata nemmeno sul suo cassetto fiscale): è corretto o doveva essere inviata ad entrambe? Abbiamo entrambe diritto a detrarre in dichiarazione dei redditi la metà della detrazione in questione? Mia nipote, inoltre, ha già inviato la dichiarazione precompilata a fine maggio e ora non intende annullarla e rifarla per tale importo (se spettante). Se le spettasse la metà della detrazione sopra indicata, potrebbe inserire il rigo nella dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo, partendo dalla seconda rata?
A. Z. - Reggio Emilia

Si premette che, come chiarito dall’agenzia delle Entrate nella guida «Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024 - Recupero Patrimonio Edilizio» (pagina 2), «La detrazione spetta a condizione che i soggetti possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese»: pertanto, se entrambe le comproprietarie (la lettrice e la nipote) hanno sostenuto le spese agevolate (non meglio specificate nel quesito, per cui si prescinde...